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La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 28-02-2012, illustra le modalità operative per l’applicazione del contributo di solidarietà introdotto in via straordinaria dal DL. 138/2011 (manovra di ferragosto) al fine di fronteggiare la crisi finanziaria ed economica in atto.
Sono obbligati al pagamento del contributo di solidarietà i contribuenti con reddito complessivo superiore ai 300.000 euro annui lordi e si applica nella misura del 3% sull’eccedenza, per un periodo provvisorio che decorre dall’anno 2011 e fino all’anno 2013.
CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’.
La circolare chiarisce che i soggetti obbligati al pagamento del contributo di solidarietà sono gli stessi contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell’art. 8 del TUIR, compresi per chiarezza anche quei contribuenti che sebbene non residenti in Italia, producono reddito imponibile nel nostro Paese.
AMBITO APPLICATIVO.
La circolare in commento spiega anche che il contributo di solidarietà avendo carattere di imposta straordinaria:
- non rileva unitamente all’IRPEF per lo scomputo di crediti per imposte assolte all’estero, per ritenute a titolo di acconto e per pagamenti già effettuati a titolo di acconto IRPEF.
- non rileva unitamente all’IRPEF per usufruire del beneficio di detrazioni;
- non concorre alla formazione dell’aliquota media da applicare sui redditi soggetti a tassazione separata;
- non concorre alle imposte pagate in Italia ai fini dello scomputo delle imposte pagate all’estero.
DEDUCIBILITA’ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’.
La circolare infine ricorda che la Manovra di Ferragosto (che ha istituito il contributo di solidarietà) , ha specificato che esso è deducibile dal REDDITO COMPLESSIVO ai fini IRPEF secondo il principio di competenza e non quello di cassa (ossia è deducibile per il periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo di corrispondere il contributo e non per l’anno in cui il contributo sia stato effettuato).
CONTRIBUTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI E TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
Nel merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce il coordinamento “tra la norma” che introduce l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà e le altre misure, anch’esse straordinarie, che hanno ridotto i compensi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro annui lordi, e le indennità pensionistiche per le quali è stato previsto un contributo di perequazione sui trattamenti superiori a 90.000 euro annui lordi.
Per questi contribuenti, ai fini della verifica del superamento del tetto di 300.000 euro, non si dovrà tener conto dell’indennità lorda complessivamente percepita per trattamento economico da lavoro dipendente o pensionistico, ma solo dell’importo che costituisce REDDITO IMPONIBILE ai fini IRPEF per la determinazione del reddito complessivo in riguardo all’art. 8 del TUIR.
Il contributo di solidarietà in tali casi, sarà applicato solo in riferimento ai redditi di categoria diversa da quelli di lavoro dipendente o di pensione già assoggettati a perequazione pensionistica o a riduzione nel caso di redditi di lavoro dipendente da pubblico impiego.
In questa fattispecie il contributo di solidarietà non sarà quindi dovuto nel momento in cui il contribuente, dipendente pubblico o titolare di pensione eccedente i 90.000 euro, abbia solo redditi di lavoro dipendente o trattamenti pensionistici che hanno già scontato la riduzione o il contributo di perequazione.
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO.
L’importo del contributo di solidarietà sarà versato in unica soluzione entro i termini previsti per il pagamento del saldo delle Imposte sui redditi, Irap ed IVA; ed inoltre non sono dovuti versamenti a titolo di acconto sul contributo di solidarietà.
Il contribuente può assolvere alla corresponsione del contributo tramite la compensazione con altri tributi eventualmente a suo credito e potrà anche effettuare il versamento in maniera rateizzata così come previsto per i versamenti ordinari dell’IRPEF, ADDIZIONALI, IRAP ed IVA.