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Contributi previdenziali non versati: l'ex amministratore non ne risponde se cessato dalla carica.

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#pinomerola

L’ex amministratore societario non è penalmente perseguibile per il mancato versamento (delle ritenute operate ai dipendenti) per contributi previdenziali e assistenziali, dovuti all’INPS,  se la notifica dell’atto sia avvenuto in data successiva alla cessazione della sua carica.  E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – con la sentenza n. 45019/2014.

L’ex amministratore e legale rappresentante di una società non è stato ritenuto punibile del reato di mancato versamento delle ritenute operate ai dipendenti per contributi previdenziali e assistenziali, per il fatto che alla data di notifica della contestazione da parte dell’INPS per i contributi previdenziali omessi, lo stesso era già cessato dalla carica sociale. E’ quanto stabilito la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza suddetta.

I Giudici Togati hanno infatti annullato la sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione comminata dalla Corte di Appello, commutandola in una multa di 5000 euro.
La Corte di Cassazione ha ritenuto accogliere il ricorso nell’interesse dell’imputato non essendo manifestamente infondato, sebbene già fosse intervenuta  la completa estinzione del reato  per prescrizione del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti della società.

In particolare i Giudici della Suprema Corte – Terza Sezione Penale –  si sono dichiarati favorevoli all’accoglimento della doglianza difensiva del ricorrente in riguardo alla notifica dell’avviso di contestazione da parte dell’INPS, motivando la decisione con la cessata carica di amministratore del ricorrente medesimo prima della notifica dell’atto di intimazione notificato dall’INPS per omessi contributi previdenziali.

La cessazione dalla carica ( ha ritenuto infatti la Suprema Corte) aveva impedito all’ex amministratore di beneficiare della causa di non punibilità, se entro tre mesi dalla data di notifica dell’atto di intimazione dell’INPS avesse effettuato il versamento degli omessi contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti.

I Giudici Togati hanno osservato che il ricorrente  era cessato dalla carica detenuta (di amministratore e legale rappresentante) nella società de qua a decorrere dal 10 febbraio 2007 e «quindi in data precedente alla maturazione del termine per l’adempimento dell’ultima mensilità, ossia precedentemente al 16 febbraio 2007».

L’Inps ha notificato alla società debitrice l’avviso di contestazione il 4 marzo 2008, quando l’imputato ormai non deteneva più alcuna carica sociale, per il qual motivo è posto in in dubbio la possibilità del ricorrente ex amministratore di beneficiare della causa di non punibilità – di cui ex art. 2 co. 1 bis Dl. n° 463/1983 – effettuando il versamento dei contributi previdenziali entro tre mesi dalla notifica medesima.

Importante Sentenza, questa commentata,  che preserva molti amministratori societari dal reato di indebito arricchimento per le somme detratte ai dipendenti quando queste non siano state versate successivamente all’Istituto di Previdenza.

Infatti la detrazione dei contributi è solo un mera compensazione di partita, per cui l’intero debito è a carico della società e sicuramente gli importi trattenuti non potranno mai essere transitati realmente dalle tasche dell’amministratore.

 

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