Contributi previdenziali, le novità del decreto legislativo
Contributi previdenziali, l’omesso versamento fino a una quota totale di 10mila euro annui ora non è più reato.
Applicabile solo la sanzione amministrativa pecuniaria con un’ammenda che va da 10mila a 50mila euro.
Questa la novità principale del decreto … importante è stato anche l’intervento del Ministero del Lavoro e la Fondazione Studi dei Consulenti, con dei chiarimenti ben specifici sull’argomento, in merito al regime sanzionatorio applicabile pro tempore a partire dal momento in cui è stata commessa tale violazione.
Il provvedimento è entrato in vigore il 6 febbraio scorso, ed ha previsto la sanzione penale della reclusione fino a tre anni con multa aggiuntiva fino a 1.032 euro, solo per coloro che non versano le ritenute previdenziali oltre 10mila euro.
Quando l’importo non versato è inferiore a 10mila euro nell’anno al soggetto verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che varia dai 10mila fino ai 50euro di ammenda.
Diversamente, se il datore di lavoro provvede al versamento del debito entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, non è punibile né con la sanzione penale né con la multa (come per oggi).
Molte sono anche le novità che riguardano i contributi previdenziali, e su queste è intervenuto il Ministero del Lavoro e la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per chiarire le nuove regole.
Il Ministero del Lavoro ha ricordato che l’articolo 8, comma 1, è retroattivo e prevede l’applicazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto (quando non si superi 10mila euro di omissioni) sempre che il procedimento penale non sia già stato definito con una sentenza o con un decreto divenuti definitivi.
Secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, il soggetto sarebbe punito con la sanzione amministrativa prevista dalla nuova norma, mentre la stessa omissione, commessa nel periodo di vigenza del vecchio contenuto del comma 1 bis dell’articolo 2, non sarebbe applicabile nè la maxi sanzione nè la reclusione.
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