Contributi per gli apprendisti: se in mobilità 18 mesi al 10%.

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L’INPS, in data 22 luglio 2013, ha fornito chiarimenti in merito ai contributi per gli apprendisti assunti, ed iscritti alle liste di mobilità.

Come è stato previsto dal «Testo Unico sull’apprendistato» si possono assumere lavoratori ─ iscritti alle liste di mobilità ─ anche senza “il requisito dell’età e delle modalità con cui siano stato licenziati”.

L’INPS ora ne chiarisce gli aspetti legati ai contributi per gli apprendisti che sono dovuti dai datori di lavoro che assumono, in apprendistato (primaazione in mobilità) lavoratori disoccupati.

I datori di lavori che assumono apprendisti dalle liste di mobilità:

– per 18 mesi si potrà applicare l’aliquota dei contributi per gli apprendisti ridotta del 10%;
– quando al disoccupato spetta l’indennità di mobilità i contributi per gli apprendisti sono pari al 50% rispetto all’integrazione del reddito che spettava all’ex lavoratore;
– Conclusi i 18 mesi di lavoro e fino al termine dell’apprendistato, i  contributi per gli apprendisti a carico del lavoratore rimangono fissati all’aliquota del 5,84%, ed il datore di lavoro dovrà invece corrispondere la contribuzione normale.