Contribuenti minimi: in molti casi dal 1° gennaio 2012 si ritorna al passato.

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Saranno circa 500.000 i contribuenti minimi che usciranno dal regime previsto dall’art. 1 comma 100 L.244/2007 PER CONFLUIRE in alternativa:

  1. nel regime ordinario di contabilità semplificata;
  2. nel nuovo regime supersemplificato previsto dall’art. 27 comma 2 del DL 98/11.
Coloro che fuoriscono dal regime dei minimi per accedere al regime normale sono:

  •  i contribuenti che hanno iniziato l’attività prima del 31-12-2007 o coloro che pur avendola iniziata dopo tale data non hanno i requisiti per utilizzare il nuovo sistema fiscale super-semplificato previsto dall’art. 27 comma 2 del DL 98/2011, quale il requisito dell’età massima non superiore a 35 anni o quello dimensionale previsto dalla stessa legge 244/2007.  Dal nuovo anno dovranno quindi rilasciare regolare fattura, applicando l’IVA al 4,10 e 21% e rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’art. 21 del DPR 633/72, come ad esempio l’istituzione dei registri IVA e l’obbligo di annotazione delle operazioni secondo i normali termini. Ovviamente avranno diritto allo scomputo dell’IVA che assolvono sugli acquisiti e potranno anche recuperare l’IVA pagata ma non detratta in vigenza del regime minimo.

Coloro che invece hanno i requisiti per accedere al nuovo regime previsto dalla manovra-bis, applicheranno l’IVA ma il versamento dovrà avvenire solo annualmente e non a cadenza periodica.

Nei cambiamenti di regime diventa obbligatoria la rettifica IVA, nel momento in cui ad esempio, il contribuente passa dal regime minimo dove l’imposta non è applicabile al regime normale.

Si attendono in ogni caso chiarimenti e documenti di prassi che contengano le procedure da seguire per i passaggi da un regime all’altro.

Fonte: BDCnews 24.

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