NORMATIVA E MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO “PRIVATO”
TRA SOCIETA’ COMMERCIALI E PRIVATI O ALTRI FINANZIATORI DIVERSI DA BANCHE E FINANZIARIE.
OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO CONSENTITA DA DELIBERAZIONE CICR/2005.
Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.
IL NOSTRO MODELLO PRECOMPILATO NASCE DA UN CONTRATTO REALE
Ci riferiamo alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico o acquisizione di finanziamenti, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).
Ma a tale rigida regola di legge, fa eccezione quanto stabilito dal C.I.C.R., che con deliberazione n. 1058/2005 art. 2 co.2 (perfettamente menzionata nel modello) permette l’acquisizione di finanziamenti anche:
2) Da altri soggetti diversi dai precedenti (come nel nostro caso), quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto in cui sia indicato anche «la natura» del prestito. Secondo il CICR, quindi, non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un “terzo” non socio.
Le condizioni per l’ammissibilità di tale operazione di finanziamento quindi sono due: 1) Il finanziamento sia concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica, 2) E nel contratto sia ben indicata natura e destinazione del prestito.
Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta che recita:
«Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento».
FONTE: DELIBERAZIONE CICR N. 1058 19/07/2015 e art. 11 lett. g) ultimo periodo T.U.B..
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