Ti proponiamo il nostro fac simile di “contratto di associazione in partecipazione” – disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c..
L’associazione in partecipazione è quell’istituto attraverso il quale un soggetto – l’associante – attribuisce ad un altro soggetto – l’associato – «una partecipazione agli utili della propria impresa per uno o più affari» nella misura percentuale stabilita nell’accordo.
Rispetto ad altre tipologie contrattuali, il contratto di associazione in partecipazione presenta limiti abbastanza “indeterminati” rispetto ad un normale rapporto di lavoro subordinato, dove il primo conferisce esclusivamente una percentuale sugli utili conseguiti dall’impresa associante.
Il legislatore è intervenuto più volte sulla normativa che regola il rapporto di associazione in partecipazione, introducendo disposizioni anti-elusive, allo scopo di contrastare l’uso distorto e fraudolento dell’istituto medesimo.
L’associazione in partecipazione è un contratto che presenta diverse caratteristiche che lo qualificano come “unico” tra gli istituti negoziali.
Le principali caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione sono:
- L’assenza di un nuovo soggetto giuridico in capo all’impresa associante;
- L’obbligo dell’associato di conferire un apporto economico o lavorativo congruo rispetto all’affare comune;
- L’obbligo a carico dell’associante (l’impresa) di rendicontare l’affare e di corrispondere all’ associato una parte degli utili ricavati dall’attività economica comune;
- L’esposizione dell’associato al rischio d’impresa (la cui gestione comunque rimane di competenza esclusiva dell’impresa associante);
- La limitazione del rischio dell’associato, all’apporto economico conferito all’impresa associante (nei casi diversi dall’apporto di solo lavoro – come il nostro fac -simile).
- Sotto il profilo fiscale, l’utile ricevuto dall’ associato in relazione all’ associazione in partecipazione è considerato reddito da lavoro autonomo o di capitale, in riferimento alla natura dell’apporto:
Quando l’apporto nell’associazione è costituito da solo lavoro (e il fac simile che potrete scaricare riguarda solo tale tipologia) il reddito conseguito dall’associato ha natura di reddito di lavoro autonomo (da dichiarare nel quadro RE altri redditi di lavoro autonomo di UNICO) e l’associante potrà dedurre dal reddito d’impresa quanto pagato all’associato;
Diversamente se l’apporto dell’associato è di natura diversa (come ad esempio il conferimento di attrezzature o danaro) il reddito dell’associato ha natura di reddito di capitale e la relativa remunerazione non è deducibile dal reddito d’impresa dell’ associante.
Nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (qui scaricabile) la partecipazione personale all’attività da parte dell’associato deve riguardare un’ attività di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione.
Per scopi anti-elusivi il contratto di associazione in partecipazione deve prevedere che l’apporto lavorativo dell’associato sia realizzato in assenza di vincolo di subordinazione verso l’impresa associante.
Secondo quanto stabilito dall’ articolo 1, co. 30, della L. 92/2012, SONO CONSIDERATI rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato “camuffati” i contratti di associazione in partecipazione con apporto di SOLO lavoro in questi determinati casi:
– L’associato non ha avuto effettiva partecipazione agli utili d’impresa;
– L’associato non ha ricevuto il rendiconto annuale dall’associante;
– L’apporto di lavoro dell’associato non riguarda competenze di elevato grado di capacità tecniche o pratiche.
Al fine di prevenire contestazioni da parte dell’ispettorato del lavoro è prevista la possibilità di elaborare la certificazione del contratto di associazione in partecipazione mediante la procedura volontaria indicata negli articoli 76 e 81 del Dlgs. 276 del 2003.
Restano validi fino alla cessazione solo i contratti di associazione in partecipazione già stipulati alla data di entrata in vigore della riforma del lavoro del 18 luglio 2012, che abbiano avuto la certificazione.
Il nostro fac simile di associazione in partecipazione è più di un semplice proforma di contratto, dove successivamente dovrai creare gli articoli di legge suddetti; bensì un reale contratto di associazione in partecipazione , già pronto all’uso, con tutte le formule e articoli necessari per evitare contestazioni sia previdenziali che fiscali. Basterà scaricarlo, inserire i dati dell’ associante e dell’associato, stamparlo e firmarlo!
ESEMPIO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.
Nella pratica il contratto di associazione in partecipazione è stipulato tra imprenditore e figlio, o moglie, o altri parenti di cui si ha piena fiducia. Ciò in quanto il contratto di associazione in partecipazione nella sostanza crea una società di fatto (per capire il concetto).
Dopo aver scaricato il nostro proforma, ed averlo completato con i dati anagrafici dei contraenti e delle mansioni assegnate all’associato bisognerà registrarlo, con due originali:
– presso l’Agenzia delle Entrate;
– presso l’INPS alla Gestione Separata;
– e presso l’INAIL.
Alla fine dell’esercizio, cui ha partecipato l’associato, occorre versare al medesimo la quota di utile spettante, dopo aver decurtato la quota di INPS a suo carico PARI AL 45% DEL 27,72% DELLA QUOTA DI UTILE LORDO, e le ritenute fiscali da calcolare sulla differenza.
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE:
- utile ante imposte conseguito dall’impresa anno 2013 = euro 20.000,00;
- quota spettante all’associato nella misura del 25% = euro 5.000,00;
- a detrarre la quota di inps gestione separata a carico associante 45% del 27,72 % di 5.000,00 = euro 623,70;
- a detrarre la ritenuta fiscale = euro 700,00;
- netto a pagare per l’anno 2013 = euro 3.676,30
Sarà poi l’impresa associante a versare l’intero 27,72% alla GESTIONE SEPARATA INPS, e la ritenuta fiscale all’Erario.
Qui ti proponiamo il nostro contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro già pronto per essere sottoscritto tra impresa associante e associato.
Come detto non e’ un semplice fac simile ma un contratto realmente utilizzato che contiene tutti gli articoli necessari per formare un’associazione in partecipazione pienamente legittima.
Se non vuoi incorrere in errori che ti costeranno sanzioni Irpef, Inail, Inps;
Se non vuoi spendere cifre a doppio zero per la consulenza tradizionale.
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IL NOSTRO CONTRATTO E’ CIO’ CHE FA PER TE.
Un modello pronto che ti farà risparmiare tempo per la sua redazione
che potrai impiegare in altre attività di studio
Dopo la procedura di pagamento il file acquistato sarà immediatamente disponibile dalla stessa maschera di inserimento dei dati e inoltre inviato alla casella di posta elettronica.
contenuti aggiornati al 29 novembre 2015
Responsabile del modello: Giuseppe Merola – commercialista – iscritto all’Ordine di Sala Consilina al n. 101 sez. a da 20 5 2000.