A partire dal 4 agosto 2013 è obbligatorio allegare ai contratti di locazione l’attestazione energetica riferita all’immobile ceduto in affitto.
PER INCISO LA NULLITA’ DELL’ATTO PER MANCANZA DELL’ATTESTATO ENERGETICO, RIGUARDA L’ATTO IN SE’ STESSO FORMATO E SOTTOSCRITTO, E NON LA MANCANZA DELL’ATTESTATO IN SEDE DI REGISTRAZIONE.
La risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013 in una parte recita “Al riguardo, appare, inoltre, opportuno precisare che in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto non grava un obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione atteso che l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 38 del TUR “La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’ obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta”.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 22-11-2013 rispondendo a un quesito riguardante l’obbligo di allegazione dell’attestazione energetica ai contratti di locazione, ha chiarito preliminarmente che al predetto attestato non va apposto il bollo, come previsto dal co. 7 dell’art. 11 del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), in quanto esso non è parte integrante del contratto da registrare.
A partire dal 4 agosto 2013 agli atti connessi a qualsiasi operazione immobiliare, compresa la locazione, è obbligatorio allegare l’attestazione energetica (auto-certificata da un professionista), ai sensi dell’articolo 6, comma 3-bis, D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal DL n. 63/2013.
La mancata attestazione energetica dell’immobile comporta la nullità dell’atto ad esso riferito.
L’obbligo di allegazione dell’attestazione energetica, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, non si riferisce al momento della registrazione del contratto di locazione, bensì al momento di stipula del contratto di locazione medesimo.
La risoluzione ricorda INFATTI che i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione, possono utilizzare sia la modalità cartacea che quella telematica.
Il software SIRIA, Locazioni Web o Iris, non consentono di trasmettere allegati e quindi l’interessato potrà presentare l’attestazione energetica in data successiva, unitamente alla ricevuta di registrazione del contratto di locazione.
La risoluzione in commento, in conclusione, nel suo tenore letterale, non fa riferimento all’obbligo di allegare alla registrazione del contratto di locazione l’attestato di prestazione energetica, in quanto sembra parlare di facoltà e non di obbligo, che invece sussiste in pieno per la validità degli atti inerenti gli immobili.