Contratti di appalto: arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia

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Con la circolare 1/E/2020, pubblicata ieri, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina di cui all’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, la quale ha introdotto, con riferimento agli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,  alcuni obblighi che interessano sia le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, ma anche le imprese committenti, purché sostituti d’imposta e residenti (ai fini delle imposte dirette) nel territorio dello Stato.

In particolare, al ricorrere delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute (Irpef e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

Al riguardo, la circolare precisa che il divieto di compensazione in parola non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva ed imposte dirette).

Dal canto suo, la committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

Sul punto, la circolare precisa che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato che:

  • le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione,

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