I ricorsi tributari sia in primo grado che in appello, notificati dopo il 7 luglio 2011, data dell’emanazione del D.L. 98 (manovra di luglio), non scontano più l’usuale imposta di bollo ma sono soggetti al pagamento del contributo unificato mediante l’utilizzo del modello F23 o mediante bollettino di cc postale.
Dalla data suddetta il Ricorso va notificato “in originale” alla controparte senza applicazione del bollo;
Alla costituzione in giudizio presso le Commissioni Tributarie, che dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso alla controparte, oltre a depositare:
- l’atto impugnato;
- la copia del ricorso;
- la copia dei documenti che attestano l’avvenuta notifica;
occorrrerà anche depositare l’attestazione dell’avvenuto pagamento del nuovo contributo unificato.
Tale versamento può essere effettuato tramite il modello F23, anche in via telematica indicando:
- Il codice dell’Ufficio giudiziario campo 6 (tabella codici enti diversi dagli Uffici finanziari);
- Parte Ricorrente campo 4.
- Parte Resistente campo 5.
- Codice 1 nel campo 8.
- il Codice 941 T campo 11.
- Importo del contributo determinato secondo la sottostante tabella.
Il versamento può essere anche effettuato tramite bollettino di conto corrente postale o presso le tabaccherie.
L’entità del contributo:
Nei giudizi dinanzi alle Giurisdizioni tributarie Valore del procedimento | Importo in Euro del contributo |
fino ad € 2.585,28 | 30 |
da € 2.582,29 ad € 5.000,00 | 60 |
da € 5.000,01 ad € 25.000,00 | 120 |
da € 25.000,01 ad € 75.000,00 | 250 |
da € 75.000,01 ad € 200.000,00 | 500 |
oltre € 200.000,00 | 1.500,00 |