Contenzioso tributario: dopo la manovra di luglio, D.L. 98, gli atti del processo tributario non scontano più il bollo ma il versamento unificato.

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I ricorsi tributari sia in primo grado che in appello, notificati dopo il 7 luglio 2011, data dell’emanazione del D.L. 98 (manovra di luglio), non scontano più l’usuale imposta di bollo ma sono soggetti al pagamento del contributo unificato mediante l’utilizzo del modello F23 o mediante bollettino di cc postale.

Dalla data suddetta il Ricorso va notificato “in originale” alla controparte senza applicazione del bollo;
Alla costituzione in giudizio presso le Commissioni Tributarie, che dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso alla controparte, oltre a depositare:

  • l’atto impugnato; 
  • la copia del ricorso; 
  • la copia dei documenti che attestano l’avvenuta notifica;


    occorrrerà anche depositare l’attestazione dell’avvenuto pagamento del nuovo contributo unificato. 

    Tale versamento può essere effettuato tramite il modello F23, anche in via telematica indicando:
    1. Il codice dell’Ufficio giudiziario campo 6 (tabella codici enti diversi dagli Uffici finanziari);
    2. Parte Ricorrente campo 4.
    3. Parte Resistente campo 5.
    4. Codice 1 nel campo 8.
    5. il Codice 941 T campo 11.
    6. Importo del contributo determinato secondo la sottostante tabella.

    Il versamento può essere anche effettuato tramite bollettino di conto corrente postale o presso le tabaccherie.

    L’entità del contributo:

    Nei giudizi dinanzi alle Giurisdizioni tributarie Valore del procedimento  Importo in Euro del contributo 
    fino ad € 2.585,28  30
    da € 2.582,29 ad € 5.000,00  60
    da € 5.000,01 ad € 25.000,00  120
    da € 25.000,01 ad € 75.000,00  250
    da € 75.000,01 ad € 200.000,00  500
    oltre € 200.000,00  1.500,00

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