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La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 22894 del 10/11/2010 ha stabilito che nel contenzioso tributario la trattazione in pubblica udienza può essere richiesta anche per il ricorso in II grado.
L’istanza di intervenere personalmente o tramite il proprio difensore in pubblica udienza è vincolante per la Commissione Tributaria in quanto un eventuale Suo rifiuto è illegittimo e comporta la nullità del procedimento e/o della relativa sentenza.
Precisamente il contribuente può richiedere la discussione della causa tributaria in udienza pubblica con:
- il ricorso introduttivo del processo tributario;
- con formulazione mediante atto separato.
ed anche quindi nel ricorso in appello.
L’unica condizione richiesta è che gli atti contenenti la richiesta di udienza pubblica siano notificati a tutte le parti del processo tributario e siano depositati presso la segreteria della commissione giudicante nel termine stabilito dall’art.33 D.Lgs. 546/92.
fonte: Corte di Cassazione.
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