Contabilità: registri stampati dell'anno precedente.

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La contabilità aziendale si prova con i registri stampati su cartaceo.  La registrazione meccanografica ha un tempo limitato.

La documentazione fiscale può essere registrata su supporto informatico esclusivamente per l’esercizio in corso sotto condizione che la contabilità aziendale sia aggiornata e stampabile in ogni momento e quindi anche in caso di verifiche fiscali.

Per la detraibilità dell’IVA sugli acquisti e spese sicuramente rileva la scelta delle modalità di registrazione della contabilità aziendale.

Scegliere, come succede oggi a quasi tutte le aziende, di registrare i fatti contabili su supporto informatico implica in ogni caso la stampa di tali annotazioni sui registri contabili cartacei.

Esiste una sorta di parificazione tra registrazione meccanografica e registri cartacei, ma questa è limitata nel tempo.

Lo  ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15061 del 17 giugno 2013 quando la CTR ha accolto “solo” parzialmente il ricorso in appello presentato dall’Ufficio, contro la sentenza della CTP, che aveva deciso l”annullamento di alcuni avvisi di accertamento per IVA E SANZIONI per alcuni periodi di imposta.

La Ctr di Bari, sede dist. di Foggia, aveva accolto parzialmente la legittimità delle pretese dell’Agenzia delle Entrate,  in riguardo esclusivamente alla tardiva fatturazione.

L’Agenzia delle Entrate a tal punto – per far valere interamente le sue pretese – in merito all’obbligo della contabilità cartacea, ha di nuovo opposto ricorso ma questa volta in Cassazione adducendo i seguenti assunti:

1) L’Amministrazione denunciava violazione dell’art. 112 del CPC in quanto l’organo giudicante non si era pronunciato su tutti i motivi di censura argomentati in occasione dell’ appello in CTR DI FOGGIA CONTRO LA SENTENZA DELLA CTP.

Giunti al massimo grado del giudizio, con la ordinanza suddetta intanto si  teneva conto della consolidata giurisprudenza di merito del Collegio, e quindi si chiariva in merito al punto 1:

«costituisce violazione della corrispondenza tra  chiesto e pronunciato, e si configura il vizio di cui all’art.112 c.p.c. (Cass.n.375/05, n.12721/04, n.9159/02), il mancato esame di eccezioni opposte dal ricorrente ufficio  per la definizione del giudizio, che va fatto valere, come nel caso, ai sensi dell’art.360. n.4 c.p.c.».

2) In merito al secondo motivo del ricorso per Cassazione, che riguardava la regolarità della contabilità così come registrata,  la Corte ha ricordato poi che l’articolo 7, comma 4-ter, del Dl n. 357/1994, nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 342/2000, prevede che “a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativa all’esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

Dunque possiamo affermare che la regola per la corretta tenuta della contabilità deve passare per forza di legge attraverso la stampa  delle registrazioni su appositi registri cartacei.

Con ciò non si vuole intendere che non sia valida la tenuta delle scritture contabili sui più moderni supporti informatici; ma in tal caso, la Corte di cassazione tiene a sottolineare  l’importanza del fattore temporale.

La tenuta della contabilità su “sistemi meccanografici”  è  regolare anche se non trascritta su supporti cartacei, solo e limitatamente per i dati dell’anno in corso e, in caso di controllo da parte dell’organo all’uopo preposto, questi debbono essere aggiornati e immediatamente stampabili.

La contabilità dell’anno dovrà invece essere stampata su cartaceo entro il termine di presentazione della dichiarazione cui le registrazioni riguardano.

 

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