Home BILANCIO E CONTABILITA' Contabilità e bilancio: Chiarimenti sulla voce “Altri Fondi”

Contabilità e bilancio: Chiarimenti sulla voce “Altri Fondi”

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MODELLO PROFESSIONALE
#pinomerola

Le aziende sono sottoposte continuamente a situazioni di incertezza circa l’esito di eventi futuri che possono comportare l’insorgere di perdite o passività. Quando questi eventi si riferiscono a situazioni specifiche, non attinenti alla generale attività aziendale, e derivano da operazioni compiute nell’esercizio, può originarsi la necessità di costituire appositi fondi rischi. Al riguardo, seguendo l’impostazione del documento n.19, è determinante stabilire una classificazione dei rischi (cioè delle possibilità di eventi negativi) in base a due parametri:

·      La probabilità di realizzazione dell’evento temuto. Il documento individua tre gradazioni: eventi probabili (abbastanza sicuri, tale da meritare l’assenso di una persona prudente), possibili o remoti, sottolineando la riduzione delle probabilità di verifica a partire dal primo tipo senza, peraltro, poter delineare dei confini netti;

·      La possibilità di stimare il danno derivante, distinguendo gli “stimabili” da quelli “non stimabili”.

Incrociando questi criteri, si possono ottenere diverse combinazioni:

·      I rischi giudicati probabili ed i cui danni sono stimabili con sufficiente ragionevolezza determinano l’insorgere di fondi rischi, riepilogati in bilancio nella voce B.3 dello Stato Patrimoniale e con contropartita un costo da inserire nella voce B.12 (“accantonamenti per rischi”). L’accantonamento deriva dalla scelta di un valore all’interno di un campo di oscillazione dato da un minimo e da un massimo di perdite stimabili.

·      Se l’evento è probabile ma la perdita non è stimabile, o se l’evento è possibile, nessun fondo deve comparire in bilancio, ma la Nota integrativa deve contenere le indicazioni necessarie per valutare gli eventuali riflessi di tale rischio e, in particolare, la descrizione della situazione incerta, l’indicazione dell’impossibilità di stimare il danno, il parere della direzione e dei suoi consulenti o legali. Queste situazioni potrebbero consistere in casi in cui il verificarsi di determinati fenomeni ambientali, merceologici o politici comporti perdite per l’impresa,

·      Se l’evento è remoto (sia esso stimabile o meno) nessuna informazione deve essere fornita, neppure in Nota integrativa.

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