#pinomerola
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 17 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni necessarie affinchè i Consorzi godano dell’esenzione dall’IVA. L’Agenzia chiarisce che i servizi forniti ai propri consorziati sono esenti IVA a condizione che la maggioranza dei consorziati abbia un pro-rata IVA superiore al 10%, ovvero che la maggioranza dei consorziati effettui operazioni imponibili IVA maggiori del 10% rispetto al totale proprio volume d’affari.
Il regime di esenzione IVA (per i servizi resi dal Consorzio ai soci-consorziati, ad altre società consortili o a cooperative con funzioni consortili) di cui all’art. 10 co. 2 del D.P.R. n. 633/72 spetta quindi nel momento in cui:
- il consorzio sia costituito in prevalenza da consorziati con pro-rata IVA superiore al 10%;
- nel momento in cui le attività svolte dal consorzio a favore dei consorziati non sia superiore al 50% del volume d’affari totale realizzato dal consorzio medesimo.
L’Agenzia aggiunge ancora che l’esenzione IVA, prevista per i servizi fornti dal consorzio ai soci o consorziati con pro-rata superiore al 10%, non spetta se tali soggetti detengono la maggioranza delle quote o delle partecipazioni al Consorzio medesimo.