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Conguaglio di fine anno con prelievo del contributo di solidarietà previsto dal D.L.138/2011.

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#pinomerola
I sostituti d’imposta chiamati al conguaglio di fine anno, per la prima volta saranno alle prese con il calcolo del contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 300.000 euro annui lordi (esclusi quelli da pensione e quelli da impiego pubblico, che hanno una tassazione diversa).

La determinazione della base imponibile, non consente le deduzioni per l’abitazione principale e quelle previste dall’art.10 del TUIR.

Si presume in ogni caso che sul prelievo staordinario, ai fini della determinazione della predetta base imponibile, dovrebbero essere deducibili i contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro (ex art. 51 co.2 lett h del TUIR),   mentre sembra abbastanza utopistica la deduzione prevista dall’art. 10 del TUIR, per previdenza complementare o assegni corrisposti al coniuge legalmente separato.

Questo perchè l’importo da prendere a base del prelievo, del contributo di solidarietà, dovrebbe essere indifferente rispetto alla tipologia di reddito percepito, che sia di natura subordinata, autonoma, d’impresa o altro.

La trattenuta del contributo di solidarietà, pari al 3% del reddito eccedente i 300.000 euro deve essere effettuata in una unica soluzione all’atto del conguaglio di fine anno e quindi già con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2011.

In ultimo occorrerà scomputare contestualmente il contributo di solidarietà, quale deduzione dalla base imponibile IRPEF, per lo stesso periodo d’imposta in cui si è subito il prelievo dello stesso.

Si ricorda che il contributo di solidarietà preso in esame riguarda la manovra del DL.138/2011 del 13-08-2011.

Esempio:

Reddito complessivo: euro 400.000
Contributo solidarietà: euro 3.000 ((400.000-300.000) x 3%)
Reddito imponibile Irpef: euro 397.000 (400.000-3.000).

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