Fonte: INPS COMUNIC. 13013 del 17 giugno 2011.
In riferimento al congedo straordinario ai sensi del D.lgs.to 151 del 2001 art. 42 co.5, cui hanno diritto alternativamente:
- la madre o il padre lavoratrice/ore;
- o in mancanza uno dei fratelli o sorelle;
del portatore di handicap convivente, con situazione particolarmente grave,
l’Inps comunica che il familiare in congedo straordinario, ha diritto al ricevimento di una indennità equivalente all’ultima retribuzione a cui si aggiunge la contribuzione figurativa. Tale importo complessivo per il 2011 è di euro 44.276,33.
Il lavoratore, durante il predetto periodo di congedo straordinario occorrente per il congiunto portatore di handicap sia pur avendo diritto come detto alla retribuzione, non ha diritto sulla base della stessa all’accantonamento ai fini TFR.