Con Circolare n. 99 del 3 settembre, l’Istituto ha fornito indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. “congedo COVID-19″ in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. In particolare, fermo restando che la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
La circolare, inoltre, precisa la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.
Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.
Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
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