Rottamazione ruoli. Chiarimenti di Equitalia. Rottamazione possibile anche se le rate dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 saranno pagate prima della istanza di rottamazione, o entro il 31 marzo 2017.
Sarà possibile pagare entro il 31.03.2017 le rate in scadenza 01.10.2016 – 31.12.2016
Equitalia nel corso di un incontro con il CNDCEC, che riguardava approfondimenti sulla rottamazione delle cartelle di pagamento (condono introdotto dall’art. 6 del DL 193/2016, poi convertito con modifiche e incluso nella legge finanziaria) ha chiarito che i contribuenti aventi in corso dilazioni di pagamento, possono pagare le rate in scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 termine ultimo per la presentazione della domanda di condono ruoli.
Tali rate in scadenza in questi tre mesi, potranno essere pagate entro il 31 marzo 2017, ultimo giorno per produrre l’istanza di rottamazione.
Road Map di date da ricordare. Rottamazione cartelle di pagamento Equitalia o altri enti esattori. Il suddetto articolo 6 del Decreto Legge n° 193/2016 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme affidate agli Agenti della Riscossione:
1) Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (Notificate o iscritte a ruolo ? Molti parlano di cartelle notificate in tal periodo, ma sembra che la norma reciti iscrizione a ruolo e quindi anche se notificate in un periodo non ricadente nell’ambito di applicazione del condono).
2) La rottamazione delle cartelle di pagamento non è automatica, bensì sarà accettata solo se richiesta dal contribuente debitore entro il 31 marzo 2016 qualora ne sussistano i requisiti.
Entro fine Maggio 2017 l’Agente della riscossione (Equitalia SPA, Riscossione Sicilia spa, o altre Esattoria comunale) dovrà comunicare al contribuente l’accoglimento o diniego dell’istanza di rottamazione, inviando al contribuente un prospetto con il quale si indicano le somme da versare e le eventuali rate ove richieste.
Rottamazione parziale – La definizione agevolata è applicabile anche per i soggetti che sono decaduti da precedenti piani di rateazione che hanno in corso piani di rateazione precedentemente concessa purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016, che continuano a dover essere effettuati.
In tal caso, per la definizione della cartella:
- a)
si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque, vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:
– capitale e interessi inclusi nei carichi affidati
– aggio e rimborso spese per procedure esecutive
– spese di notifica della cartella di pagamento - b)
– restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:
– sanzioni incluse nei carichi affidati
– interessi di mora
– interessi di dilazione per il rateizzo
– sanzioni/somme aggiuntive ex Dlgs 46/99 riconducibili, cioè, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di rottamazione.
Il pagamento delle rate scadenti tra il 01.10.2016 e il 31.12.2016 – Per i contribuenti con piani di dilazione in corso, requisito indispensabile per accedere alla procedura è quello di pagare le rate del piano di dilazione in corso scadenti tra:
il 01.10.2016 e il 31.12.2016
Non era chiaro se il pagamento delle rate in questione dovesse avvenire nei termini stabili nel piano di rateazione o si potesse procedere al pagamento in ritardo delle suddette rate. Al fine di favorire l’accesso alla procedura, Equitalia ha chiarito che:
il pagamento delle rate del piano di dilazione in corso scadenti tra il 01.10.2016 e il 31.12.2016 può essere effettuato anche in “ritardo”, rispettando il termine massimo del 31.03.2017, , termine finale per presentare la dichiarazione di adesione alla procedura agevolata.
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