Accertamento su compravendita immobili: “La condanna penale scatta anche quando l’evasione fiscale sia provata con il presuntivo”.
Così ha affermato la Corte di Cassazione con la pronuncia n.46165 dep. il 18-11-2013, statuendo che la condanna penale per “infedele dichiarazione” può essere comminata anche nel caso di evasione fiscale accertata tramite elementi presuntivi, nel momento in cui il giudice penale li ritenga idonei.
Il giudice penale, per condannare il contribuente, dovrà RILEVARE elementi correlati per constatare il reato penale commesso dal contribuente, quale pena concomitante all’accertamento fiscale.
Nella fattispecie che riguardava la compravendita di immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato, lo scostamento tra “valore venale e prezzo dichiarato”; “i mutui superiori al prezzo dichiarato nel rogito e le indagine bancarie che hanno provano versamenti non giustificati su conti di parenti, possono fondare la responsabilità penale.
Un costruttore subiva la condanna penale per infedele dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi ed IVA, PER AVER DICHIARATO COMPONENTI POSITIVI INFERIORI A QUELLI REALMENTE INCASSATI A NERO.
Le circostanze che hanno inchiodato il costruttore sono state:
– la verifica di movimentazioni ingiustificati sul c/c del figlio;
– i differenti importi dichiarati inferiori ai valori di mercato OMI
– e i mutui contratti dai compratori per finanziamenti maggiori rispetto ai prezzi di acquisto denunciati.