Home GIURISPRUDENZA Il concetto di rischio assicurabile: disciplina giurisprudenziale, contratto d’assicurazione

Il concetto di rischio assicurabile: disciplina giurisprudenziale, contratto d’assicurazione

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Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione e viene spesso e volentieri definito come la possibilità di un evento futuro ed incerto. Si tratta di unna definizione piuttosto approssimativa; il rischio assicurato può consistere anche in un evento certo come avviene nell’assicurazione per il caso morte a vita intera o in un evento che si è già verificato (c.d rischio putativo, articolo 514 codice navigazione). Per rischio si intende sia la semplice possibilità che si verifichi un determinato evento, sia la possibilità che si verifichi l’evento previsto dal contratto quale presupposto della prestazione dell’assicuratore (c.d rischio assicurato).

Tuttavia, l’evoluzione della tecnica assicurativa e la diffusione dell’assicurazione si sono tradotti in un ampliamento delle specie di rischi assicurabili in senso tecnico. Non tutti i rischi tecnicamente assicurabili possono essere coperti con un contratto di assicurazione. Possono essere assicurati, a norma dell’articolo 1882 del Codice Civile, solo i rischi che si traducono nella possibilità di un sinistro, e cioè di un evento almeno suscettibile di produrre un danno all’assicurato o i rischi attinenti alla durata della vita umana.

La nozione di rischio che assume rilievo sul piano giuridico è essenzialmente quella di rischio assicurato. Rischio assicurato è il rischio contemplato dal contratto al cui verificarsi si ricollega l’obbligazione dell’assicuratore di pagare l’indennità. E’ sempre al rischio assicurato che si riferisce la disciplina del Codice civile. E’ in relazione al rischio assicurato che deve essere valutato se il rischio esisteva al momento della stipulazione (articolo 1895 Codice civile) o se il rischio è cessato (articolo 1896 Codice civile), se si è verificato un aggravamento o una diminuzione del rischio (articolo 1897 e 1898 Codice civile), se per lo stesso rischio sono state contratte più assicurazioni (articolo 1910 Codice civile).

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