Sempre vigente l’obbligo della COMUNICAZIONE DATI OSPITI DA PARTE DI STRUTTURE RICETTIVE. MINORI
Affittacamere e bed and breakfast: comunicazione dati ospiti
Le disposizioni vigenti in ordine alla gestione di strutture ricettive turistiche ha avuto numerosi cambiamenti in funzione della nascita di nuove forme di accoglienza turistica in particolare parliamo di Bed and Brekfast e affittacamere. Si è profilato quindi il dubbio se anche queste strutture minori sono tenute alla comunicazione dati ospiti.
Affittacamere e bed and breakfast.
La Suprema Corte di Cassazione, ha dissolto ogni dubbio sulla questione dell’obbligatorietà della comunicazione dati ospiti con la recente Ordinanza n. n. 23308 datata 11 maggio 2017, quando ha affermato che la mera gestione di affittacamere senza partita Iva, non esime dagli obblighi di comunicazione e dal reato che si commette con tale omissione.
Recita il disposto dell’art. 109 del Testo Unico Pubblica Sicurezza primi due commi, “i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. [ che saranno oggetto di comunicazioni dati ospiti alle competenti autorità di sicurezza]”
Il comma 3 dell’art. 109, in particolare, stabilisce che: “i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti inviare la comunicazione dati ospiti all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.”
Affittacamere e bed and breakfast: la sentenza della Cassazione
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, la non debenza della comunicazione dati ospiti da parte di un soggetto privato che esercita l’attività di affittacamere non è condivisibile mancando peraltro qualsiasi informazione circa le dimensioni della struttura e le sue modalità di gestione.
La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso di una imprenditrice proprietaria di una casa vacanze che per due anni e mezzo non aveva inviato la comunicazione dai ospiti alle autorità di pubblica sicurezza, condannata per REATO PENALE IN PRIMO GRADO, PENA POI RIDOTTA DALLA STESSA CASSAZIONE al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende.
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Comunicazione dati ospiti: Affittacamere e bed and breakfast sempre obbligati come da art. 109 tulps
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