Rispetto all’anno scorso nessuna variazione di rilievo nella Comunicazione dati IVA relativa all’anno 2012 da inviare entro il 28 febbraio 2013.
Il modello da compilare è lo stesso utilizzato per gli anni 2011 e 2010.
Le istruzioni a cui far riferimento sono quelle pubblicate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2013.
Si ricorda che sono obbligati alla ‘Comunicazione’ – in linea di principio – tutti i titolari di partita IVA obbligati anche alla “presentanzione della Dichiarazione IVA annuale” salvo alcune eccezioni.
A. Soggetti titolari di partita IVA esentati dalla Comunicazione dati IVA
Le persone fisiche – titolari di partita IVA – quali imprese, lavoratori autonomi e professionisti che non hanno superato nel 2012 un volume d’affari di 25.000 al netto IVA.
(È bene ricordare che per i professionisti – ai fini dell’obbligo o meno della comunicazione – nel computo dell’imponibile IVA dovrà essere aggiunto anche il contributo integrativo esposto in parcella in quanto imponibile IVA).
(Sono esentati anche gli ex–minimi – art. 27 co. 3 4 5 del DL.98/2011 che non hanno superato un volume d’affari di euro 25.000).
Nota: i soggetti diversi dalle persone fisiche devono sempre presentare la Comunicazione dati IVA – anche non avendo effettuato alcuna operazione attiva – purché, come detto, obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA annuale.
– quei soggetti persone fisiche che nel 2012 hanno optato per il regime dei nuovi minimi (art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011).
– Gli Organi e le Amministrazioni Statali.
– I soggetti che sono sottoposti a procedure concorsuali.
– Coloro che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma (non compresa in UNICO/2013) entro lo stesso termine del 28-02-2013. E’ il caso di quei soggetti che essendo a credito IVA, vogliono utilizzare, entro il 16 marzo 2013, l’intero importo IVA ammesso in compensazione orizzontale pari ad euro 15.000 (senza visto di conformità) anziché euro 5.000 (senza la presentazione della Dichiarazione annuale IVA). Infatti la nuova norma, prevista dal Decreto 201/2011, prescrive che il credito massimo utilizzabile – senza visto di conformità – pari a 15.000 euro potrá essere utilizzato entro il 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale, sino ad allora il limite compensabile è di 5.000 euro. (vedi il nostro articolo sulla nuova normativa sulla compensazione introdotta dal DL Monti)
B. Contenuto della Comunicazione
Nella Comunicazione dati IVA dovranno essere riportati esclusivamente gli importi fatturati nell’anno 2012, distinti in imponibile ed IVA e gli acquisti effettuati distinti in imponibile ed IVA.
Non dovranno essere indicati invece:
– le compensazioni effettuate nel 2012.
– le compensazioni effettuate nel 2012.
– le eccedenze di credito derivanti dall’anno 2011.
– gli eventuali rimborsi infrannuali richiesti.
Dati che dovranno essere inclusi invece nella Dichiarazione IVA.
C. Sanzioni per l’omessa, incompleta o infedele Comunicazione annuale dati IVA.
Per la omessa, incompleta o infedele Comunicazione annuale dati IVA è prevista una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065.
Si ricorda che la Comunicazione dati IVA non essendo obbligo dichiarativo non può essere oggetto di ravvedimento operoso, così come disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/72; e quindi, nel caso vi siano inesattezze nei dati inviati, essi dovranno essere corretti all’atto della compilazione della Dichiarazione IVA annuale, che normalmente viene presentata unitamente all’UNICO/2013.