Il regime del margine comprende una serie di norme sull’IVA che riguardano la compravendita di beni usati, tra cui gli autoveicoli, effettuata con privati o avvenuta in uno dei paesi della UE.
Un autoveicolo è considerato “usato” quando abbia percorso almeno 6.000 chilometri e venga venduto “dopo” sei mesi dalla prima immatricolazione.
Lo scopo del regime del margine è quello di evitare la doppia imposizione, quindi l’IVA non viene calcolata con il classico metodo “”deduzione di imposta da imposta””, ma con quello di “”deduzione di base da base””.
Si supponga che un concessionario debba vendere un autoveicolo aziendale che ha acquistato da un privato e dunque per il quale il concessionario stesso non ha pagato l’IVA; al momento della cessione si dovrà calcolare la differenza:
– tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. La differenza costituisce la base per l’imposizione fiscale (che vedremo dopo).
Sulla fattura relativa occorrerà aggiungere la dizione “”operazione in regime del margine ex D.L. n. 41 del 1995″”.
Ci si comporta in egual modo anche in caso di cessione di un automezzo che in precedenza era stato acquistato in regime del margine. Se invece si procede alla vendita di un veicolo usato (sempre che risponda ai parametri (sei mesi di vita o 6.000 chilometri) a un operatore straniero di uno stato UE, si può scegliere se optare per il regime del margine o per l’applicazione dell’IVA ordinaria. Nel primo caso si provvede ad applicare l’IVA sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto e sulla fattura bisogna indicare “”regime del margine””; nel secondo caso invece si rientra tra le vendite che vengono definite cessioni intracomunitarie e quindi non imponibili.
Gi acquisti all’estero di autovetture usate devono essere invece distinti a secondo se trattasi di operazioni effettuate nell’ambito di paesi extracomunitari o nell’ambito di Paesi della UE, in cui gli stati membri hanno adottato l’uso del regime del margine.
Per quel che riguarda le transazioni al di fuori dell’Unione Europea non si può applicare in alcun modo il regime del margine; l’IVA viene calcolata nel momento in cui il veicolo arriva in dogana, mentre se la compravendita avviene tra operatori di stati dell’Unione Europea bisogna adeguarsi al regime scelto dal cedente.
Se il venditore assoggetta l’operazione al regime del margine, sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, si pagherà l’aliquota di imposta sul valore aggiunto stabilita dalla nazione del venditore e nulla sarà dovuto all’erario italiano. Tenuto anche conto del fatto che al momentol’Italia detiene il record delle imposte sui consumi con l’aliquota maggiore, sarà senza dubbio più conveniente.
Se invece il cedente non opera in regime di margine l’operazione viene considerata un acquisto intracomunitario e viene sottoposta ad IVA all’arrivo in dogana.
Si supponga che un’azienda italiana acquisti da un operatore che agisce in ambito UE un AUTO USATA; il compratore dovrà porre la massima attenzione ai documenti che gli vengono inviati dal venditore, per verificare se l’operazione è stata soggetta precedentemente al regime di margine. La fattura dovrebbe recare la dizione che attesta che la transazione non è sottoposta ad IVA ai sensi dell’art. n. 37 del D.L. n. 41 del 1995 e deve essere annotata nel registro degli acquisti.
Tutti i paesi membri solitamente provvedono ad apporre tale dicitura, ma tuttavia in Austria e Germania non vige l’obbligo di tale indicazione e pertanto risulta difficile stabilire se il fornitore ha optato per il REGIME DEL MARGINE.
Trovandosi dunque ad acquistare un autoveicolo presso operatori di questi due paesi è necessario – affidandosi alla cortesia del cedente – richiedergli la documentazione apposita che attesti che all’operazione è stato applicato il regime del margine. Il possesso di tale documento solleva l’azienda italiana da qualsiasi responsabilità e ha valore di prova in caso di contestazioni con l’Erario.
Per quanto riguarda la vendita di un autoveicolo usato a privati residenti in uno dei paese UE, l’operatore italiano potrà scegliere se applicare il regime di margine o quello ordinario, mentre se è l’azienda ad acquistare da un privato comunitario l’operazione viene considerata al di fuori del campo dell’IVA.
Tutti gli operatori italiani che hanno effettuato l’acquisto o la vendita di automezzi usati in regime di margine devono registrare le operazioni su appositi modelli (Intra 1 e Intra 2) che vengono compilati esclusivamente per fini statistici.
ESEMPI DI CALCOLO DELL’IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IVA CON IL METODO DEL MARGINE:
Il concessionario Alfa srl acquista un’ auto targata BDxxxx da un privato per euro 10.000,00; – Il concessionario rivende l’auto targata BDxxxx per euro 12.000,00. – L’Iva si applica esclusivamente sul margine o differenza lorda dell’operazione, operando lo scorporo dell’IVA.
Margine lordo = prezzo di vendita euro 12000 – prezzo di acquisto euro 10.000 = euro 2.000 (utile dell’operazione compreso IVA). Scorporo:
Ricavo imponibile ai fini delle imposte sui redditi = euro 2000 : 121% = euro 1652,89 (che andrà imputato a conto economico)
Iva a debito = 1652,89 x 21 % = euro 347,11 (debito IVA da versare).
(Visited 84 times, 1 visits today)
_________________________________
_________________________________