Giustificato il “comportamento antieconomico” quando l’azienda ha difficoltà nel settore commerciale di appartenenza.
Con la Sentenza 247-23-2013 la Commissione Regionale della Puglia ha dichiarato illegittimo l’accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato i ricavi di un contribuente esercente attività alberghiera, in quanto l’Amministrazione considerava occultamento di ricavi il presunto comportamento antieconomico.
I giudici dell’Appello hanno statuito che “il comportamento antieconomico del contribuente” non opera per legge, ma è giustificabile in particolari condizioni di mercato del settore di appartenenza.
La CTR PUGLIA ha confermato quindi la sentenza dei giudici di prime cure, stabilendo che la società alberghiera “avendo giustificato adeguatamente” il presunto comportamento antieconomico, ha controvertito le presunzioni contenuto nell’accertamento, causandone l’illegittimità.
I Giudici, in particolare, hanno fatto rilevare che il solo scostamento del 17% dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti non è stato ritenuto idoneo a legittimare l’accertamento emesso dall’Ufficio.