CONTROLLO COMPENSAZIONI ORIZZONTALI DI CREDITI TRIBUTARI IRES / IRPEF / IRAP PAGATI CON CANALI NON TELEMATICI (ENTRATEL O FISCONLINE) O SUPERIORI A 5MILA EURO.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE LA DISPOSIZIONE RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI PRESENTATE successivamente al 24.4.2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017.
Pertanto, LA DISPOSIZIONE CONTINUA A RIGUARDARE I VECCHI LIMITI AD ESEMPIO PER LE DICHIARAZIONI IVA CHE QUEST’ANNO SI SONO PRESENTATE NORMALMENTE IL 28 FEBBRAIO 2017.
RISOLUZIONE+N.+57_E+DEL+4+MAGGIO+2017
Il Decreto Legge 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, c.d. manovra correttiva, ha introdotto una serie di novità che concernono la limitazione all’utilizzo dei crediti tributari in compensazione orizzontale in mancanza del visto di conformità.
In primis sorge l’obbligo di poter utilizzare crediti tributari in compensazione anche per un euro, esclusivamente mediante i canali telematici quali Entratel e Fisco on Line; quindi qualora si volesse usare l’home banking aziendale non è più possibile effettuare compensazioni tramite questa forma di pagamento on line.
In secondo luogo ora vige l’obbligo di richiedere il visto di conformità per la compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro (mentre fino ad adesso il tetto era fissato in 15mila euro).
I soggetti titolari di partita IVA quindi, per compensazioni di crediti tributari che non superano 5000 euro potranno semplicemente indicare l’importo del credito nell’apposita sezione del modello F24 e essere attenti a non utilizzare nell’anno un importo superiore a 5mila euro.
Invece se hanno la disponibilità di crediti tributari superiori a 5000 euro e vogliono poterli utilizzare in compensazione per pagare altri debiti contributivi o tributari, avranno bisogno dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi o IVA da cui il credito scaturisce.
L’inosservanza di tale disposizione causerà il recupero delle somme compensazione oltre 5000 euro mediante l’emissione di un atto di contestazione con l’applicazione dei relativi interessi e sanzioni.
Con la Risoluzione n. 57/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato i primi nodi in riferimento alla decorrenza delle novità suddette.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE LA DISPOSIZIONE RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI PRESENTATE successivamente al 24.4.2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017.
Pertanto, LA DISPOSIZIONE CONTINUA A RIGUARDARE I VECCHI LIMITI AD ESEMPIO PER LE DICHIARAZIONI IVA CHE QUEST’ANNO SI SONO PRESENTATE NORMALMENTE IL 28 FEBBRAIO 2017.
Per queste dichiarazioni IVA QUINDI (Buona notizia) le Entrate quindi confermano che non saranno scartate le deleghe di pagamento presentate successivamente al 24 aprile 2017 ANCHE SE utilizzano in compensazione crediti di importo inferiore a 15.000 euro, emergenti da dichiarazioni trasmesse ante modifiche.
Di contro nel caso in cui la dichiarazione iva e il relativo credito tributario non sia stato ancora presentato dal contribuente, come ad esempio nel caso di dichiarazione IVA 2017 presentata in ritardo (entro i 90 giorni) o dichiarazione integrativa, troveranno applicazione le nuove disposizioni. una volta che la dichiarazione da cui scaturisce il credito tributario è stata presentata dal 24 aprile in poi.
Infine la Risoluzione ADE 57/E ripercorre l’obbligo dell’utilizzo del canale telematico quando l’f24 presenta compensazioni ED EVENTUALMENTE SI UTILIZZANO CANALI DIVERSI COME L’HOME BANKING “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v.”