A cura di Giuseppe Merola
Rif. normativo DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122.
L’art.31 del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito nella Legge 30.7.2010 n.122 < > ha introdotto novità in materia di compensazioni (ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997) in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo.
Si tratta specificamente:
1) del divieto di compensazione, mediante modello F24, di crediti ed imposte erariali vantati verso lo Stato (IVA, IIRAP, IRPEF, ADDIZIONALI) fino a concorrenza di eventuali debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi commissioni, di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
2) della possibilità di effettuare la compensazione di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni con debiti iscritti a ruolo dall’Erario;
3) dell’esclusione della procedura di compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo di ammontare non superiore a 1.500,00 euro con i crediti d’imposta ed imposte erariali chiesti a rimborso.
Le suddette novità decorrono dall’1.1.2011.
In particolare per il punto 1) la nuova norma SULLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO intende impedire al contribuente la compensazione di crediti erariali vantati nei confronti dello Stato quando nel contempo abbia debiti iscritti a ruolo già scaduti di importo superiore a 1.500,00 euro.
Lo spirito della norma “sulla limitazione della compensazione in presenza di iscrizione a ruolo” consiste nell’evitare che il contribuente possa utilizzare, in f24, ad esempio crediti per IVA, quando sia nel contempo debitore per imposte erariali già iscritte a ruolo e scadute; che provacano allo Stato notevoli lungaggini e costi finanziari per il recupero degli stessi.
Il divieto di compensazione sorge nel momento in cui il contribuente ha contestualmente somme iscritte a ruolo per le quali è scaduto il termine di pagamento (ovvero siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza aver ricevuto il pagamento o l’istanza di rateizzazione).
Lo spirito della norma “sulla limitazione della compensazione in presenza di iscrizione a ruolo” consiste nell’evitare che il contribuente possa utilizzare, in f24, ad esempio crediti per IVA, quando sia nel contempo debitore per imposte erariali già iscritte a ruolo e scadute; che provacano allo Stato notevoli lungaggini e costi finanziari per il recupero degli stessi.
Il divieto di compensazione sorge nel momento in cui il contribuente ha contestualmente somme iscritte a ruolo per le quali è scaduto il termine di pagamento (ovvero siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza aver ricevuto il pagamento o l’istanza di rateizzazione).
Il divieto non si applica quando sia intervenuta una sospensione della cartella, in quanto, in tal caso, non può configurarsi un inadempimento del contribuente delle somme a suo debito iscritte a ruolo.
Per analogia l’inapplicabilità del divieto dovrebbe intervenire anche in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo, in quanto il contribuente nella fattispecie non può considerarsi inadempiente se sta effettuando regolarmente il pagamento delle rate oggetto di dilazione.
La disciplina in commento è da applicare solo ai crediti e ai debiti relativi alle < > (IRPEF, IRES, IVA, ecc.).
Di conseguenza restano escluse dal divieto di compensazione tutte le altre entrate che non sono imposte erariali quali ad esempio i tributi locali (es. ICI, TARSU), i contributi previdenziali (INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata); i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La nuova normativa di divieto della compensazione si applicherà a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro.
La nuova normativa di divieto della compensazione si applicherà a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro.
Tuttavia, il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo già scaduti, e quindi anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.
E’ bene puntualizzare che l’utilizzo in compensazione di crediti relativi ad imposte erariali è comunque vietato solo fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui ne è scaduto il pagamento.
Pertanto, nel caso in cui i crediti che vanta il contribuente siano superiori all’ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione potrà essere effettuata per gli importi eccedenti la soglia di debiti iscritti presso l’E.T.R..
Esempio:
- Il contribuente ha un credito IVA compensabile per euro 5000.
- Ha un debito per IRPEF iscritto a ruolo già scaduto che ammonta ad euro 4000.
- Potrà utilizzare l’IVA in compensazione solo per euro 2.500.
- Non potrà utilizzarne invece euro 2500, che costituiscono l’eccedenza rispetto alla preclusione della compensazione in presenza di cartelle esattoriali di importo eccedente 1500 euro. (4000 – 1500).
In caso di violazione del divieto di compensazione in oggetto si applicherà una sanzione massima pari al 50% dell’importo del debito iscritto a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è già scaduto il termine di pagamento fino al raggiungimento dell’ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non sarà applicata fino al momento in cui, sull’iscrizione a ruolo, penda un ricorso in commissione tributaria; nel qual caso, i termini per l’irrogazione della sanzione decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.
Nella sostanza in pendenza di contenzioso giudiziale o amministrativo contro l’iscrizione a ruolo la compensazione può essere effettuata a rischio del contribuente nel caso in cui l’esito della controversia si concluda a suo sfavore in tutto o in parte.
Viene prevista una particolare forma di compensazione interna fra crediti compensabili – non chiesti a rimborso – e relative imposte erariali e debiti iscritti a ruolo relativi alle stesse imposte, attualmente non consentita.
Tale compensazione tra partite a credito e a debito del contribuente, potrà essere effettuata solo per le imposte erariali. La compensazione dovrà avvenire mediante F24 utilizzando il codice tributo RUOL (la guida per la compilazione).
Tale compensazione tra partite a credito e a debito del contribuente, potrà essere effettuata solo per le imposte erariali. La compensazione dovrà avvenire mediante F24 utilizzando il codice tributo RUOL (la guida per la compilazione).
2) L’art. 31 del DL 78/2010 poi convertito ha previsto una nuova forma di compensazione volontaria tra gli importi iscritti a ruolo a carico del contribuente e determinati crediti dallo stesso vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti locali -Comuni, Province e Comunità montane ed anche ASL- derivanti da forniture o appalti effettuati dal contribuente e non ancora pagati purchè non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
Per instaurare la procedura di compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo, è necessario che il soggetto acquisisca dalla Pubblica Amministrazione debitrice una certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile.
Una volta in possesso della certificazione del credito, il contribuente la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute ad Equitalia.
Qualora poi la Regione, l’Ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’Agente della Riscossione Equitalia l’importo indicato in certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l’Agente della Riscossione procederà alla riscossione coattiva nei confronti dell’Ente medesimo sulla base della iscrizione a ruolo emessa nei confronti del creditore dell’ente pubblico.
Le modalità di attuazione della nuova norma saranno stabilite con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Le modalità di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale saranno stabilite dalle singole Regioni.
3) L’art. 31 del DL 78/2010 come convertito, stabilisce ancora che, per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500,00 euro, non sono più applicabili le disposizioni dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/73, in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione volontaria con i crediti d’imposta chiesti a rimborso.
La disposizione in esame costituisce, si spera, una misura di semplificazione, in quanto per gli importi iscritti a ruolo non superiori a 1.500,00 euro non risulta conveniente instaurare la complessa procedura di compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73, basata sul controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della spettanza del rimborso d’imposta e della contestuale iscrizione a ruolo; nel qual caso affermativo l’Agenzia delle Entrate segnala all’Agente della Riscossione che ha in carico il ruolo, la messa a disposizione delle somme da rimborsare. Successivamente il contribuente riceve la notifica, da parte dell’Agente della Riscossione, di una proposta di compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, che deve essere accettata o rifiutata entro 60 giorni, periodo durante il quale l’azione di recupero è sospesa.
Tutte le tre fattispecie di compensazioni introdotte si applicheranno dall’1.1.2011.
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