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Compensazione non possibile per accollo di debiti tributari

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#pinomerola

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 140 di ieri 15 nov 2017 ha chiarito che l’accollo da parte di un terzo di un  debito tributario dal primo debitore che ha originato il debito, non potrà essere pagato dal primo tramite  compensazione.

Il soggetto terzo che si fa carico dell’obbligazione tributaria di altro soggetto che ha originato il debito, non può estinguere tale debito mediante compensazione di propri crediti vantati verso l’erario

Quindi sarà possibile a fronte dell’accollo del debito estinguerlo solo tramite danaro fresco.

L’accollo: aspetti civilistici
Sotto l’aspetto civilistico l’art. 1273 del Codice Civile prevede la possibilità che un soggetto assuma negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui.

Il creditore (l’erario) accettando l’accordo può chiedere l’irrevocabilità dell’accollo liberando il debitore originario, laddove ciò sia espressamente previsto nell’ accordo ovvero il creditore stesso lo dichiari.

In caso contrario, il debitore originario rimane obbligato in solido con il terzo, a sua volta obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito (potendo comunque opporre allo stesso le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta).

L’accollo: aspetti fiscali
In ambito tributario, il legislatore ha tuttavia limitato l’ambito di applicazione dell’accollo dell’obbligazione tributaria.

Infatti,  lo Statuto del contribuente, pur accettando la possibilità dell’accollo del debito d’imposta di altro contribuente, non prevede l’adesione del creditore (ossia dell’Erario) e quindi neanche la possibilità liberare il primo debitore che resterà obbligato in solido per il debito preso in carico dall’accollante terzo (articolo 8, comma 2, legge 212/2000).

L’emanazione delle disposizioni necessarie a dare concreta attuazione ALLA POSSIBILITA’ DELL’ACCOLLO DEBITORIO  è demandata a un apposito decreto del MEF (cfr articolo 8, comma 6, legge 212/2000).

In attesa è STATO RICHIESTO  all’ Agenzia delle entrate la modalità corretta di estinzione del debito d’imposta oggetto di accollo.

L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione di ieri, richiamando le sentenze delle sezioni unite della Cassazione (cfr sentenza, 28162/2008), ricorda in primis che l’accollo del debito di imposta altrui, non implica assumere lo status di quest’ultimo ossia del soggetto passivo del rapporto tributario, che rimane sempre il contribuente che ha originato il debito, ma solo la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di un titolo negoziale.

Tale circostanza PRODUCE EFFETTI  sulle modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria e, in particolare, sulla compensazione.

L’Amministrazione finanziaria, IN CONFORMITA’  alla giurisprudenza ESISTENTE in argomento, ha spiegato che l’estinzione per compensazione del debito d’imposta:

  1. non è ammessa dalla legge, se non nei limiti nei quali è esplicitamente disciplinata, essendo la regola quella della non compensabilità laddove possibile (come nelle ipotesi dei versamenti di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997) è comunque limitata a ipotesi di crediti dello stesso periodo, operanti nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.
  2. Ne deriva, dunque, che nell’accollo del debito d’imposta altrui, in assenza dei requisiti appena descritti la compensazione non può avere luogo e il debito andrà estinto impiegando denaro “ESBORSATO FRESCO”.

Aspetti sanzionatori
Nel caso OGGETTO DI INTERPELLO, la concomitanza di vari istituti  con conseguenti obiettive condizioni di incertezza, spinge l’Amministrazione finanziaria a considerare come non punibili i comportamenti sinora tenuti in difformità rispetto a quanto chiarito nella risoluzione in commento.

Sono, quindi, da ritenersi validi i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento di prassi odierno, qualora siano stati spesi crediti esistenti e utilizzabili.

 

In caso di comportamento diverso da parte dell’accollante avendo estinto il debito mediante compensazione fino alla data della risoluzione qui commentata, non saranno previste sanzioni di sorta, mentre da oggi in poi, eventuali compensazioni effettuate dall’accollante saranno punite con la restituzione del debito compensato gravato della sanzione intera del 30%.

opinione dello scrivente:

Un fisco da compliance riteniamo sia tutt’altra cosa … se fosse così sarebbe giusto che se CAIO DEVE DARE A TIZIO 100.000 EURO, E SEMPRONIO SI ACCOLLA IL DEBITO DI CAIO IN QUANTO DOVRA’ AVERE DA TIZIO 200.000 EURO SEMBRA GIUSTA E LEGALE L’OPERAZIONE PER CUI CAIO ESTINGUE IL SUO DEBITO, E SEMPRONIO RECUPERA PARTE DEL SUO CREDITO, E DOVE TIZIO RIMANE DEBITORE DI 100.000 EURO….

VISTA LA LEGALITA’ DELL’OPERAZIONE PERCHE’ SECONDO VOI PER L’AMMINISTRAZIONE CIO’ NON E’ POSSIBILE …. ? MANCANZA DI DANARI …. QUI MI FERMO

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