Come riprendersi l’acconto versato in misura maggiore rispetto all’82%.

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Con la risoluzione n. 117/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24, degli importi in acconti versati in eccedenza, rispetto al DPCM 21/11/2011 che ha ridotto la misura dell’acconto IRPEF, imposta sulla cedolare secca , ed imposta sostitutiva dei minini all’82% rispetto al 99% normalmente dovuto e calcolato sul rigo differenza dell’UNICO/2011.

 L’art. 1 co. 1 del DPCM 21-11-2011, pubblicato in G.U. n. 275  il 25/11/2011 ha previsto che il versamento di 17 punti percentuali dell’acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche, per l’anno 2011, fosse differito alla data del versamento del saldo del medesimo periodo d’imposta, ossia all’atto della redazione della dichiarazione dei redditi per il 2011.

Il comma 3 dello stesso articolo ha disposto che i contribuenti che alla data di pubblicazione del Decreto avessero già provveduto al versamento del 99% dell’acconto previsto, senza potersi avvalere del differimento, hanno diritto ad un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

 Il differimento è stato previsto solo le persone fisiche , sulla seconda o unica rata di acconto IRPEF, cedolare secca sugli affitti, e i minimi in riguardo all’imposta sostitutiva sui loro redditi commerciali o professionali. 

I codici tributo per utilizzare il credito d’imposta sono:

  •  1797: per l’eccedenza dell’imposta sostitutiva pagata dai contribuenti minimi.; 
  • 1844: per l’eccedenza dell’imposta sostitutiva (CEDOLARE SECCA) sugli affitti;
  • 4035: per l’eccedenzaz dell’imposta IRPEF.

 Tali codici vanno indicati nella sezione erario, importi a credito ed indicando l’anno nel formato “AAAA”.

Facendo un esempio:

se al rigo RN33 (differenza)  di Unico/2011 l’importo a saldo 2010 è stato di euro 1000, il primo acconto sul 2011 è stato versato per euro 396,00 ( 1000 x 99% x 40%) a giugno 2011 ed il secondo acconto se è stato versato prima del differimento è stato corrisposto in euro 594,00  ( 1000 x 99% x 60%).

Con il provvedimento l’acconto totale del 99% è stato ridotto di 17 punti.

Quindi l’importo in acconto da pagare per l’intero anno sarebbe stato di euro 1000 x 82% =  euro 820,00
 a detratte il primo acconto già versato di euro 396,00 euro l’importo da versare entro il 30/11 doveva essere di 820 – 396 = 424 euro.

Avendo già versato invece euro 594,00 prima della pubblicazione del decreto, ossia prima del 25/11 spetta un credito, con il nostro esempio pari ad euro 170 euro, che potrete utilizzare, nel caso dell’Irpef, in compensazione mediante il modello F24 con il codice 4035,  ad un prossimo pagamento, come quello previsto per il 27 dicembre 2011 in occasione del pagamento dell’acconto IVA.

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