Ravvedimento operoso per pagare dopo la scadenza.

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Il ravvedimento operoso per pagare le imposte dopo la scadenza con una piccola sanzione.

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Il 20 agosto è l’ultimo giorno per pagare (senza sanzioni) le tasse scaturenti da UNICO/2012.

Ma vediamo come PAGARE dopo la scadenza.
Intanto niente paura… chi non ha PAGATO LE TASSE (o non l’ha potuto fare) entro il 20 agosto 2012 potrà avvalersi dell’istituto del «ravvedimento operoso» che prevede un’ampia gamma di possibilità di regolarizzazioni succcessive:

RAVVEDIMENTO OPEROSO.
1) Ravvedimento Sprint introdotto dal Dl 98/2011.

Il “ravvedimento sprint” potrà essere utilizzato entro il 14° giorno successivo alla scadenza del 20 agosto 2012 (ossia entro il 3 settembre 2012) pagando una sanzione pari “allo 0,20% per ogni giorno di ritardo” dell’imposta impagata.
Per 14 giorni quindi, si pagherà il 2,8 per cento massimo di sanzione,
in quanto dal quindicesimo giorno di ritardo in poi (e  fino al 30esimo)
si entrerà nel ravvedimento breve o mensile che prevede una sanzione,
in misura fissa, pari al 3% dell’imposta impagata (1/10 del massimo pari
al 30%)..

Esempio di ravvedimento sprint (utilizzabile fino 3 settembre).
Ipotesi di pagamento IVA in ritardo effettuato il 31 agosto 2012.
Imposta IVA impagata entro il 20 agosto 2012 tributo “6099” = euro 1000,00;
Sanzione = euro 1000 x 0,2% x 11 giorni = euro   22,00;
Interessi  = euro 1000 x 2,5 x 11gg diviso 36.500 = euro  0,75;  (calcolati al saggio legale del 2,50%)
Totale da pagare entro il 31 agosto 2012 euro 1022,75.

Compilazione F24 sezione erario:
cod. tributo 6099 anno 2011 euro 1000,00 SALDO IVA 2011
cod. tirbuto 8904 anno 2011 euro    22,00  sanzione per ravvedimento breve
cod. tributo 1989 anno 2011 euro      0,75  interessi pari al 2,50% dal 20 agosto  – al 31 agosto 2012.

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2) Ravvedimento Breve o mensile.
Il “ravvedimento breve” potrà essere utilizzato entro il 30° giorno successivo alla scadenza del 20 agosto 2012 (ossia entro il 19 settembre 2012) pagando una sanzione pari al 3% una tantum dell’imposta impagata.

Esempio di ravvedimento breve (utilizzabile fino al 19 settembre).
Ipotesi di pagamento IVA in ritardo effettuato il 12 settembre 2012.
Imposta IVA impagata entro il 20 agosto 2012 tributo “6099” = euro 1000,00;
Sanzione = 1000 x 3%  = euro   30,00;
Interessi = 1000 x 2,5 x 23 gg diviso 36.500 = euro 1,58.
Totale da pagare entro il 12 settembre 2012 euro 1031,58.

Compilazione F24 sezione erario:
cod. tributo 6099 anno 2011 euro 1000,00 IVA 2011

cod. tirbuto 8904 anno 2011 euro    30,00  sanzione ravvedimento breve
cod. tributo 1989 anno 2011 euro      1,58  interessi legali dal 20 agosto al 12 settembre 2012.

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3) Ravvedimento lungo a annuale.

Il “ravvedimento  lungo o annuale”
potrà essere effettuato entro il 30 settembre 2013, ossia entro il
termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella
dell’anno in cui è stata commessa la violazione del mancato pagamento (2012).  La sanzione
prevista in questo caso è pari ad un ottavo del massimo ossia uguale al 3,75%
(1/8 del 30%) e si calcola una tantum sull’importo
impagato.

Esempio di ravvedimento lungo (utilizzabile fino al 30 settembre 2013).

Ipotesi di pagamento IVA in ritardo effettuato  il 30 novembre 2012.
Imposta IVA impagata entro il 20 agosto 2012 tributo “6099” = euro 1000,00;
Sanzione = 1000 x 3,75%  = euro   37,50;
Interessi = 1000 x 2,5 x 82 gg diviso 36.500 = euro  5,62.
Totale da pagare entro il 30 novembre 2012 = euro 1043,12.

Compilazione F24 sezione erario:
cod. tributo 6099 anno 2011 euro 1000,00 IVA 2011
cod. tirbuto 8904 anno 2011 euro    37,50  sanzione per ravvedimento lungo oltre i 30 giorni.
cod. tributo 1989 anno 2011 euro      5,62  interessi legali.

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Attenzione: Per il perfezionamento del ravvedimento operoso occorrerà eseguire correttamente i calcoli sia delle sanzioni che degli interessi, altrimenti l’Ufficio intenderà – appunto – “non perfezionato” il ravvedimento operoso ed opererà la ripresa a tassazione delle sanzione per l’intero dovuto. 

Ciò anche in ossequio alle Sentenze della Cass. n. 12661/2011 e n. 14298/2012.

Si ricorda ancora che gli “INTERESSI” dovranno essere calcolati giorno per giorno, ed almeno per il 2012 nella misura del 2,50% annuo (saggio legale relativo al 2012).

Tutti i calcoli sopra effettuati ovviamente sono solo degli esempi che potrete prendere come spunto per calcolare il pagamento da effettuare tramite ravvedimento operoso.
Lo stesso procedimento può essere utilizzato quando si è deciso di pagare a rate le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e si vuole effettuare il ravvedimento operoso per una sola rata pagata in ritardo.

AVVISO DI IRREGOLARITA’.
Decorso
l’ultimo termine per poter accedere al «ravvedimento operoso» nei diversi tempi e modi esposti sopra, non resta che
attendere l’avviso di irregolarità ai sensi dell’art. 36 bis del DPR
600/72  per le imposte dirette e ai sensi dell’art. 54 del DPR 633/72
per l’IVA.
Con il ricevimento
delll’avviso di irregolarità, la sanzione da pagare sale ad 1/3 del
massimo
ossia al 10% dell’imposta impagata.
E’
comunque prevista la possibilità di rateizzare il pagamento richiesto dalla comunicazione, comprensivo di interessi e sanzioni  in 6 rate
TRIMESTRALI se l’importo da corrispondere non supera
l’importo di 5.000 euro ed in 20 rate trimestrali se l’importo da
pagare supera l’importo di 5.000 euro.

Inoltre il Dl 201/2011 – Manovra Salva-Italia ha eliminato l’obbligo di garanzia fidejussoria degli importi dilazionati e quindi sarà più semplice accedere al beneficio della rateazione.

ISCRIZIONE A RUOLO.
Infine se
per mettersi in regola non si prende neanche quest’ultimo treno (pagando l’avviso di irregolarità), giungerà “la cartella
esattoriale” con la quale sarà richiesto, oltre alle imposte impagate, l’intera sanzione del 30% sugli stessi importi non corrisposti, oltre ad interessi legali ed aggi per il
concessionario.

Anche sulla cartella esattoriale è possibile effettuare la dilazione.

Per dubbi potrete lasciare un quesito nei commenti.

La redazione, 19 agosto 2012

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