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Clandestino assunto: impresa punibile solo con dolo.

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L’assunzione di un clandestino, senza permesso di soggiorno, è punibile – con la reclusione – solo in caso “di dolo” del datore di lavoro (ossia per la sua conoscenza dello stato di clandestino del lavoratore assunto).

Negli altri casi, si configura solo una responsabilità colposa, la quale non prevede la pena detentiva.

Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21362, depositata il 20 maggio 2013.

La Corte di cassazione ha affermato che nella fattispecie è intervenuta la Legge 24 luglio 2008 n. 125, modificativa del reato.

La difesa del datore di lavoro ha chiesto che venisse applicata la nuova disciplina, che ha abolito le precedenti disposizioni che prevedevano la reclusione anche “per sola colpa”, e quindi per  “la non conoscenza” della presenza irregolare del clandestino in Italia.

Con la riforma, «il legislatore ha reso l’illecito per  assunzione di un clandestino», un delitto punibile con la reclusione e ammenda solo nel caso in cui sussista il dolo del datore di lavoro, con la previsione e la volontá di voler porre alle proprie dipendenze un soggetto irregolare o clandestino.

Preliminarmente i giudici della Corte Suprema si sono soffermati sulla rilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di reato, dell’assunzione in nero.

Più precisamente viene affermato che l’incriminazione per  “chi occupa alle proprie dipendenze” un clandestino, prescinde del tutto dalla fase specifica e precipua del reato principale.

Su questa diverso aspetto i giudici capitolini hanno osservato che nella nuova formulazione della Legge, la fattispecie criminosa dell’assunzione di un clandestino, sia divenuta punibile solo nei casi in cui sussista il dolo dell’impresa.

Per cui, fermo restando che, a norma dell’art. 2, comma 4 del codice penale, per la condotta di reato commesso prima della riforma, resta applicabile il trattamento sanzionatorio previgente più favorevole (arresto e ammenda),  la nuova formulazione della Legge fa sì che il fatto, sia pur colposo comporti l’esclusione della responsabilità penale.

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