Il cittadino straniero che vive regolarmente e legalmente in Italia da più di 5 anni e vuole richiedere il permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) per i soggiornanti di lungo periodo deve sostenere, tra i requisiti richiesti, il test di conoscenza della lingua italiana previsto e disciplinato dal decreto del ministro dell’interno 4 giugno 2010, in vigore dal 9 dicembre 2010. Gli altri requisiti richiesti, oltre al superamento del test in lingua italiana, sono enucleabili nei seguenti:
- periodo di soggiorno regolare nel territorio italiano da almeno 5 anni,
- possesso del permesso di soggiorno in corso di validità legale,
- reddito disponibile e dimostrabile di importo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato).
Sono esclusi tutti i cittadini stranieri che sono titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale, titolari di permesso per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea, soggetti richiedenti la protezione internazionale, titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo, cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato. Il possesso di queste tipologie di permesso, esclusi i soggiorni di breve termine, sono utili per il computo dell’anzianità del periodo di soggiorno. Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che:
- è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri,
- è in possesso di un’attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue,
- che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue,
- che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario,
- è soggetto straniero che ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.