La cessione a terzi del credito Iva DERIVANTE dalla dichiarazione IVA contenuta nell’UNICO e richiesto a rimborso tramite indicazione nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve essere operata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio. Tale atto dovrà contenere la precisa individuazione di cedente e cessionario nonché l’importo del credito IVA ceduto ( come da ris. 6 set 2006 n° 103).
Il PRIMO creditore, che cede a terzi la sua eccedenza Iva chiesta a rimborso ha poi l’obbligo di notificare all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente per territorio l’avvenuta cessione del credito IVA che potrà essere anche parziale. Ciò previsto dall’art. 69 del RD n. 2440 del 18-11-1923. Inoltre il cedente che vende il credito IVA chiesto a rimborso deve inviare copia autentica dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata all’ufficio Iva competente per territorio in base alla sua residenza anagrafica.
Si fa presente che potrà essere ceduto solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA contenuta normalmente nel modello UNICO per il quale ne sia stato chiesto rimborso.
In tal modo l’acquirente paga al venditore l’importo dovuto per l’acquisto del credito IVA e l’Ufficio rimborserà lo stesso credito al cessionario.
L’Ufficio a cui viene notificata la cessione del credito IVA, in caso di perplessità potrà informare il cessionario al fine di verificare preventivamente se il credito IVA chiesto a rimborso dal cedente sia realmente spettante. In pratica scatterà una verifica prima del pagamento.
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