Certificazone utili corrisposti nell’anno 2010. Applicazione pratica.

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Il 28 febbraio 2011 scade il termine entro il quale i soggetti che hanno erogato nel 2010 utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare, ai percettori la relativa certificazione.
Per tale adempimento occorre utilizzare l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il rilascio del documento occorre esclusivamente per certificare la corresponsione degli utili o proventi sia assoggettati a ritenuta d’acconto sia non assoggettati ad alcuna ritenuta.
 I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione della propria dichiarazione dei redditi.
La certificazione va rilasciata, a titolo di esempio, qualora si siano corrisposti nel corso del 2010 dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali.

Occorre per memoria distinguere due tipoligie di partecipazioni:

1) Le Partecipazioni qualificate le quali si intendono quelle previste dal comma 1 lettera c) dell’art. 67  del D.P.R. n. 917/1986 che possono essere a loro volta di due tipi:

  • quelle detenute in società quotate in mercati regolamentati  con diritti di voto superiori al 2% in assemblea ordinaria o  che danno diritto alla proprietà di almeno il  5% del patrimonio o del capitale societario;
  • quelle detenute in altre società o altri soggetti IRES con  diritti di voto uguali o superiori al 20% in assemblea ordinaria o che danno diritto alla proprietà di almeno il 25% del patrimonio o capitale societario;
in entrambi i casi non viene applicata alcuna ritenuta, ed il percettore:
  •      se socio persona fisica  deve dichiarare quale imponibile IRPEF Il 49.79% del dividendo ricevuto da sommare agli altri suoi redditi (se lo stesso si riferisce a  utili societari conseguiti dal 1-01-2008 in poi, mentre il 40% se si riferisce a utili societari anteriori al 1-01-2008);
  •      se socio persona giuridica l’imponibile soggetto ad IRES è pari al 5% del dividendo percepito.
2) se trattasi invece di partecipazione non qualificata ossia non rientrante nei limiti di cui al punto 1), il dividendo deve essere decurtato dell’imposta sostitutiva pari al 12.50%, ed in tal caso la somma ricevuta e certificata non deve essere indicata in  dichiarazione dei redditi avendo già assolto agli obblighi erariali.

 
NATURA DEL SOCIO
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA Art. art. 67 lettera C
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA 
art. 67 “nuovo Tuir” lettera C
PERSONA FISICA FUORI DALL’AMBITO D’IMPRESA
DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.47
RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA DEL 12,50% ART. 24 DPR 600/73
PERSONE FISICHE NELL’AMBITO D’IMPRESA O SOCIETA’ DI PERSONE
DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79 % ART.59
DIVIDENDO ESENTE dal 1-01-2008 PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.59
SOCIETA’ OD ENTE SOGGETTO AD IRES
DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90
DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90

Altra particolarità importante è che il dividendo ricevuto soggiace al principio di cassa,  per cui ipotizzando che esso sia stato deliberato nel 2009, ma pagato nel 2010, il percettore dovrà dichiararlo nell’anno 2010 e il soggetto erogante dovrà rilasciare la certificazione esattamente in tal senso.

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