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Certificazione Unica per i residenti in Brasile e Canada

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#pinomerola

Con Messaggio INPS n. 2239, in data 31 maggio 2017, sono state finalmente chiarite annotazioni riguardanti la Certificazione Unica, e le relative implicazioni, riferite alle pensioni totalmente o parzialmente esenti da imposizioni fiscali in Italia. In particolare sono state chiarite le discipline normative riguardanti i pensionati fiscalmente residenti in Brasile e Canada al fine di evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito. Come sancito e riportato sul messaggio INPS: per le pensioni totalmente esentate da imposizione in Italia, in applicazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, l’importo del reddito totalmente esentato viene indicato, fra parentesi, con il codice BW nelle annotazioni della CU 2017, preceduto dalla seguente dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito”.

Per quanto concerne la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (L. n. 844 del 29.11.1980), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti ad €. 4.517,12, per l’anno d’imposta 2016, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria).

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (Legge n. 42 del 24.3.2011), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari ad €. 8.186,21 per l’anno d’imposta 2016, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana. Per il periodo d’imposta 2017, al fine di limitare i conseguenti disagi ai pensionati fiscalmente residenti in Brasile e Canada, che godono del regime di parziale esenzione, viene computata in via provvisoria la tassazione dovuta per l’anno corrente, in modo da distribuire su un numero di rate più ampio il debito fiscale.

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