L’invio della raccomandata per la cedolare secca non è necessario quando si stipula un contratto d’affitto ex novo dove il locatore dichiara di optare per la tassazione sostitutiva e di rinunciare agli aggiornamenti ISTAT.
Raccomandata Cedolare Secca. Molti ci chiedono dell’obbligo dell’invio della raccomandata per usufruire della cedolare secca, che è condizione essenziale per usufruire della tassazione dei canoni con la tassazione di favore: in effetti la condizione necessaria è che il locatario riceva la dichiarazione del locatore di rinuncia agli aggiornamenti ISTAT.
Riferimento di Prassi. Ciò detto è chiarito dall’Agenzia delle Entrate al punto 8.3 della circolare n. 26/e del 2011, che recita letteralmente “Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT, si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione”. L’obbligo di inviare la raccomandata al locatario – condizione essenziale per usufruire della tassazione alternativa della cedolare secca – è assolto anche quando il locatore dichiari – nel contratto stipulato – di rinunciare agli aggiornamenti ISTAT, di cui al paragrafo 2.3 della stessa circolare.
In effetti l’utilizzo della tassazione con la cedolare secca per la locazione degli immobili ad uso abitativo è molto vantaggiosa per coloro che hanno redditi moto alti soggetti ad IRPEF in quanto l’aliquota del 21% e del 10% non è influenzata dai reddito di lavoro dipendente o autonomo.
L’unico miglioramento a tale tipo di tassazione DELLA CEDOLARE potrebbe essere l’allargamento anche alle imprese locatrici, in quanto si eviterebbe l’evasione fiscale sui canoni di locazione, aumenterebbero le entrate, e ciò neutralizzerebbe le enormi tasse sugli immobili introdotte con l’IMU.
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