Cedolare secca: arriva oggi la circolare definitiva (A.d.E. n. 26/E).

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Una circolare di 53 pagine che spiega nei minimi dettagli le possibilità e le modalità applicative della c.d. cedolare secca sugli affitti ad uso abitativo.

La circolare chiarisce intanto i dubbi su chi può effettuare l’opzione, come esercitare l’opzione, come pagare, e le sanzioni da applicare per chi non si attiene alla normativa.

Intanto possono optare per la tassazione opzionale (ricordiamo del 19 % o 21%) solo le persone fisiche per gli  immobili di proprietà locati ad uso abitatitvo.

Sono escluse pertanto tutte le società, gli enti commerciali e non commerciali, proprietari di immobili ceduti in locazione.

Ancora non possono optare per la cedolare secca anche coloro che sebbene persone fisiche, effettuano la locazione nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione nonchè coloro che subaffittano il loro appartamento o coloro che affittano immobili situati all’estero.

Esercizio dell’opzione.
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata da chi ne ha diritto:

  • al momento della PRIMA registrazione del contratto di locazione tramite il modello 69 o c.d. SIRIA.
  • all’atto del rinnovo annuale.

Obbligo inderogabile è l’invio, prima dell’esercizio dell’opzione, della raccomandata (non consegna manuale) della comunicazione all’inquilino in cui si dichiara di aver esercitato l’opzione e si fa presente che non saranno più applicate le rivalutazioni istat sul suo canone oltre a non dover pagare la quota di imposta di registro per i rinnovi annuali.

E’ bene rimarcare che l’opzione obbliga al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva cedolare secca.
A tal proposito anche se è possibile applicare la nuova normativa solo per una parte del 2011 si consiglia di farla decorrere la stessa per l’intero anno ossia dal 1-01-2011.
Conseguentemente dovranno essere versati entrambi gli acconti per l’imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda l’acconto IRPEF pari al 99% della “DIFFERENZA” quadro RN di  UNICO/2010, esso dovrà ovviamente essere decurtato per la  parte di imponibile che riguarda gli immobili per i quali si è optato per il nuovo regime e per il quale si pagheranno gli acconti appositamente previsti.

Infine è bene fare vari calcoli di convenienza con il proprio consulente, ai fini dell’esborso totale di imposta con o senza opzione, tenendo in debito conto le limitazioni alle detrazioni che prevede il nuovo regime.

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