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Cedolare secca per affitti inferiori a 30 giorni. Decorrenza 1° giugno.

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Cedolare secca per affitti inferiori a 30 giorni. Decorrenza 1° giugno.
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Parte dal 1° giugno la cedolare secca anche per gli affitti brevi inferiori a 30 giorni.

La Manovra correttiva – Decreto Legge n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017, tra le varie novità ha introdotto anche una nuova disposizione che regola la tassazione degli affitti brevi normalmente inferiori a 30 giorni, cd stagionali.

In tali tipi di locazioni inferiori a 30 giorni rientrano anche quelle che erogano servizi  di fornitura biancheria, pulizia, stipulate da persone fisiche non in esercizio di impresa, in maniera diretta o tramite agenti immobiliari, che si organizzano tramite offerte da siti web.

Le nuove norme si applicheranno a decorrere dal 1° giugno 2017, permettendo l’opzione per la tassazione del canone di locazione con cedolare secca ad aliquota bloccata al 21%.

Oltre a tale possibilità, le nuove norme, impongono, nel caso in cui sia l’intermediario immobiliare ad agire per conto del proprietario, a quest’ultimo di operare una ritenuta sul canone da corrispondere al proprietario decurtato del 21% equivalente all’imposta dovuta e quindi comportandosi come sostituti di imposta qualora incassano l’affitto per conto del proprietario; al quale quindi erogheranno il netto del canone medesimo.

L’agente immobiliare dovrà versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, l’imposta sarà considerata definitiva e non in acconto (a titolo di imposta) nel caso in cui il proprietario percettore eserciterà l’opzione per la cedolare secca, mentre dovrà essere considerata a titolo di acconto, qualora il canone ricevuto venga tassato ad IRPEF O IRES NORMALE, da cui verrà detratto il 21% già pagato tramite l’intermediario; il quale quindi resterà obbligato a  rilasciare la certificazione unica al proprietario (che attesta quanto versato all’erario per suo conto).

I soggetti che agiscono come intermediari, anche online, sono inoltre obbligati  a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione brevi o stagionali inferiori a 30 giorni, mediante le modalità che saranno individuate da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 25 luglio 2017: l’omessa o infedele trasmissione di detti dati comporterà in capo all’agente l’applicazione di sanzioni da 250 a 2.000 euro.

La “Manovra”, oltre all’introduzione di detti obblighi comunicativi in capo all’intermediario, e di detrazione del 21% del canone percepito per conto del proprietario, puntualizza anche il regime della cedolare secca in merito a coloro che potranno applicarla estendendone l’applicazione:

  • ai contratti brevi o stagionali stipulati al di fuori dell’attività d’impresa che prevedono la prestazione di servizi di pulizia locali e di cambio biancheria;
  • ai contratti di sublocazione (in tal caso, potrà essere applicata solo la cedolare secca diversamente il sub-locatore dovrà tassarlo a IRPEF come redditi diversi e non come redditi fondiari non essendone il reale proprietario.
  • ai contratti di godimento oneroso stipulati dal comodatario dell’immobile.

La finalità della norma è quella di evitare l’evasione in questo comparto delle locazioni brevi.

Sugli affitti brevi o turistici inferiori a 30 giorni sono dovute comunque le imposte, ma l’esonero dalla registrazione del contratto, che invece consigliamo per diversi motivi, ha creato il lasciapassare per evadere e sfuggendo all’imposizione.

 


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