Cedolare secca per i contratti a canone concordato: è possibile ricalcolare l’acconto con la nuova aliquota del 15%.
L’Agenzia delle Entrate in data 22-11-2013 ha spiegato che sarà possibile ─ già per il secondo acconto 2013 ─ applicare l’aliquota della cedolare secca al 15%, per chi decide di adottare il metodo di calcolo previsionale.
Il decreto IMU ha ridotto dal 19 al 15% l’imposta sostituiva della c.d. cedolare secca da applicare ai canoni di locazione abitativi (a importo concordato e in merito alle abitazioni situate nei Comuni con poca disponibilità di immobili o ad alta densità abitativa
Riguarda quei “contratti 3 + 2” che prevedono una durata minima di 3 anni, + 2 di rinnovo automatico, a canone stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.
Per i contribuenti che applicano il metodo previsionale, l’acconto da versare sarà calcolato nel seguente modo.
Versamento dovuto al 10 dicembre:
= 95% della cedolare secca calcolata applicando l’aliquota del 15%, se questa non è superiore ad euro 257,52;
= 60% del 95% della cedolare calcolata con aliquota del 15%, (a sottrarre il versamento di giugno quale primo acconto versato calcolato con la vecchia aliquota del 19%), se l’acconto complessivo è superiore ad euro 257,52.
Il codice tributo da utilizzare è sempre il “1841”.
Attenzione: quando il versamento effettuato con metodo previsionale si riveli insufficiente, è prevista la sanzione del 30%, che in ogni caso però è sanabile con ravvedimento operoso per 1/8 della sanzione massima.
La riduzione al 15% della cedolare secca è stata prevista è stata prevista solo per i contratti a canone concordato, mentre quelli a canone libero 4 anni + 4 anni, continueranno a scontare l’imposta nella misura del 21%.