Il principio disposto dall’art. 45 del D.LGS. 165/2001 che impone la parità di trattamento economico dei dipendenti che rientrano nel CCNL, può essere derogato applicando dei trattamenti differenti ed individuali rispetto alla stessa contrattazione collettiva.
Quando tale differenza retributiva è prevista dal contratto collettivo e non dal datore di lavoro non si configura un conflitto tra impresa e lavoratore, in quanto la disparità retributiva è ciò che scaturisce dall’autonomia delle parti collettive.
Diventa legittimo, quindi, il disposto di un contratto collettivo cehe prevede alcuni voci di retribuzione incrementali solo per taluni dipendenti anche se fanno capo allo stessa mansione professionale.
Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza n. 22437/2011 – Bdcnew24 soluzione24.