Legale rappresentante – prestanome e amministratore di fatto per la Corte di Cassazione (sentenza 12 06 2013 n. 25809) sono entrambi responsabili delle sanzioni amministrative tributarie.
La Corte di Cassazione: “iniqua un’interpretazione della norma che addebiti il comportamento civilmente e penalmente rilevante unicamente a chi, sulla carta, gestisce la società”.
Il legale rappresentante e l’amministratore di fatto per quanto riguarda le sanzioni tributarie e amministrative in base alll’articolo 11 del DLgs n° 472/1997 vengono posti sullo stesso piano di responsabilità stabilendo formalmente la diretta responsabilità anche di quest’ultimo “amministratore di fatto”.
Questa è la massima desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 25809 del 12 giugno suddetta.
I giudici dell Cassazione danno continuità all’orientamento secondo cui il reato previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000 (omessa dichiarazione ai fini delle imposte DIRETTE o IVA) “è configurabile nei confronti dell’amministratore legale rappresentante di una società ed anche nei confronti l’amministratore di fatto.
Il legale rappresentante, amministratore di diritto, in quanto prestanome, potrà rispondere solo a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40 comma 2 c.p. e 2932 c.c.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice” ( Cassazione sentenza n° 23425/2011).
Con questo ragionamento la Cassazione applica il principio anche alla materia delle sanzioni amministrative tributarie. L’articolo 11 del DLgs n. 472/1997, infatti, parifica il legale rappresentante all’amministratore di fatto, essendo entrambi direttamente responsabili.