Il Sindaco societario può essere condannato per il reato commesso dall’amministratore non vigilato.

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Nelle fattispecie in cui il SINDACO sia dichiarato responsabile dell’omesso controllo e vigilanza delle operazioni attivate dagli amministratori,  potrà essere chiamato a rispondere penalmente e personalmente di “concorso in atto illecito”,  materialmente commesso da altro soggetto sottoposto al suo controllo.

Secondo la Corte di Cassazione il collegio sindacale e il SINDACO PERSONA FISICA è corresponsabile “penalmente” della mancata vigilanza sull’operato del consiglio di amministrazione, degli amministratori, e dei manager, che guidano la società, nel caso questi commettano reati tributari e societari.

Con la SENTENZA N. 23223 DEL 14 OTTOBRE 2013, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno enunciato il principio secondo il quale il SINDACO SOCIETARIO deve esprimere maggiore VIGILANZA sull’operato del “management societario” compresi “consiglio di amministrazione” e funzionari.

I Giudici “togati”, nella Sentenza di cui sopra, hanno affermato che  il SINDACO è tenuto a vigilare in maniera più complessiva circa la gestione societaria, pena la responsabilità diretta per danni causati a terzi.

Nella pronuncia “de qua”  UN SINDACO componente del Collegio, è stato ritenuto responsabile della MANCATA VIGILANZA sulle operazioni poste in essere dagli amministratori della società,  per omesso controllo sull’applicazione dei principi di corretta amministrazione.

Come detto nei casi SIA PROVATA LA MANCATA VIGILANZA DA PARTE DEL SINDACO SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI amministratori, questi  potrà essere dichiarato personalmente corresponsabile degli atti illeciti commessi materialmente dai soggetti da controllare.

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