Cassazione: avvocato non versa IRAP se il sistema ha impedito invio. (Sentenza 16747 2017)

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IMBORSO 48 MESIRimuovi il termine: AVVOCATO NON VERSA IRAP E NON CHIEDE RIMBORSO AVVOCATO NON VERSA IRAP E NON CHIEDE RIMBORSORimuovi il termine: ERRORE PER PROBLEMI INFORMATICI ERRORE PER PROBLEMI INFORMATICI Scegli un tag fra quelli più utilizzatiLa Cassazione ha emesso una sentenza a favore di un avvocato che non dovrà versare l’IRAP e poi chiederne il rimborso se è stato obbligato a presentare il quadro IRAP allegato alla dichiarazione dei redditi solo perché, l’omissione è stata dovuta al sistema informatico del software di compilazione della dichiarazione che non gli ha consentito la trasmissione della stessa dichiarazione IRAP. Lo ha chiarito la cORTE DI Cassazione con la sentenza 16747/2017 .

Il caso
La CTR LAZIO rigettava l’appello del professionista riconoscendo come fondata la pretesa contenuta nella cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis DRP 600/73 (CONTROLLO FORMALE) della dichiarazione dei redditi relativo all’anno di imposta 2002.  Il giudice della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in base alle spese per l’acquisto di beni strumentali e di immobili, ed anche in considerazione dei dei compensi corrisposti a terzi, ha ritenuto validi i presupposti dell’automa organizzazione ex articolo 2 del Dlgs 446/1997 che danno diritto al rimborso dell’IRAP una volta pagata regolarmente in dichiarazione.

Inoltre la ctr ha rilevato che IL PROFESSIONISTA, pur avendo provveduto a dichiarare l’imposta dovuta IRAP NON NE AVEVA EFFETTUATO IL VERSAMENTO mentre avrebbe dovuto prima effettuarlo e, poi, chiederne il rimborso, dimostrando di averne diritto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e la Corte lo ha accolto PROPRIO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L’OMISSIONE.

La sentenza
I giudici DELLA CORTE DI CASSAZIONE hanno ordinato quanto segue:
a) l’impugnazione, della cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis per controllo formale,  e’ possibile in quanto emessa dall’Ufficio su dati dichiarati dal contribuente in dichiarazione, avendo natura di dichiarazione di scienza, è ritrattabile in seguito all’acquisizione di nuovi fatti  di conoscenza e di valutazione (Cassazione, 9872/2011);

b) Che a seguito di omissione nella dichiarazione IRAP presentata, IL TRIBUTO PUR  DOVUTO  può essere contestato dal contribuente anche in sede di impugnazione, nonostante lo spirare del termine  ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98 (ISTANZA DI RIMBORSO ENTRO 48 mesi dal versamento)  a condizione che lo stesso contribuente non abbia effettuato il versamento dell’imposta dovuta e lasciando quindi prescrivere il termine di decadenza per il rimborso.

Ciò perchè le dichiarazioni dei redditi sono emendabili anche in sede processuale se, dall’omissione del contribuente, derivi un tributo più alto di quello dovuto per legge, in violazione del principio della capacità contributiva ,  articolo 53 della Costituzione (Cassazione, 4049/2015). Nella fattispecie esaminata dell’avvocato che non ha versato l’irap per poi chiederne il rimborso, quindi, la Corte ha riconosciuto all’avvocato di difendere, in sede processuale, il proprio errore compilativo e L’IRAP CHE IN EFFETTI DOVEVA ESSERE PAGATA E POI RIMBORSATA IN TAL CASO NON ESSENDO STATA VERSATA IN SEDE DI DICHIARAZIONE SI COMPENSA IN AUTONOMIA.

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