La cartella esattoriale per imposte non pagate non deve recare una motivazione per essere considerata esecutiva se la pretesa tributaria deriva da imposte dichiarate dallo stesso contribuente in autoliquidazione mediante dichiarazione dei redditi.
L’obbligo di pagamento della cartella esattoriale non necessita della dimostrazione degli atti propedeutici alla sua emissione.
La cartella esattoriale in base al quale l’Ufficio intima al contribuente il pagamento di imposte dichiarate e non pagate , non richiede una specifica motivazione, visto che il debito erariale nasce dal semplice obbligo di pagare l’imposta, determinata nella dichiarazione presentata dal contribuente.
Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27455 del 9 dicembre 2013 in accoglimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate , che ha annullato la sentenza della CTR favorevole al contribuente.
La decisione della Corte Suprema
Affermano i giudici togati“…omissis… che la cartella esattoriale con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il Dpr 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente, come nella specie …omissis…in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione.
La mancanza di motivazione nella cartella esattoriale laddove si rifaccia ad altro atto di liquidazione, nel caso di specie ad una comunicazione d’irregolarità emessa ai sensi dell’art. 36bis del dpr 600/73, non può condurre nullità, quando la stessa sia impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione: il mancato pagamento di quanto egli stessi ha dichiarato di dovere all’erario.Conclude la cassazione “…l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo (e ad emissione di conseguente cartella esattoriale), ai sensi del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis, nasce soltanto quando ricorrano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione’, situazione, quest’ultima, che non succede nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’ art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla…”.L’opponibilità della mancanza di motivazione nella cartella esattoriale di pagamento, ci ricorda la Corte Suprema, deve recare una chiara omissione dell’ufficio, come la prova che la liquidazione ai sensi del citato articolo 36-bis del Dpr 600/1973 sia errata quando il contribuente dimostri che il pagamento ritenuto omesso sia stato invece effettuato ragion per cui viene meno il presupposto precedente all’emissione della cartella esattoriale medesima, essendo quest’ultima mero provvedimento atto a riscuotere le imposte non pagate in maniera coattiva.