#pinomerola
Fonte: Il giornale dei Carabinieri.
Rif. Normativi:
Art. 84 e successivi D.P.R. n. 396 del 3/11/2000.
Chiunque intenda cambiare il proprio “cognome” oppure “il cognome e il nome” perchè ridicoli, vergognosi o che facciano risalire alla propria naturale origine, o ancora, per altri motivi, può farlo intraprendendo il procedimento previsto dal Regolamento per la semplificazione dell’Ordinamento Statale.
Per fare ciò occorre l’AUTORIZZAZIONE del Ministero dell’Interno dopo aver inoltrato apposita istanza alla Prefettura della Provincia in cui si è residente.
Il Prefetto dopo aver assunto le necessarie informazioni sulla richiesta ne predispone l’istruttoria inviandola successivamente a sua volta al Ministero dell’Interno con corredo di parere.
Nel caso in cui la richiesta sia meritevole di accoglimento, il richiedente è autorizzato a far affiggere all’Albo Pretorio del Comune in cui è residente UN AVVISO che contenga la sintesi della sua domanda di variazione del cognome e nome.
L’affissione all’Albo Pretorio deve perdurare per 30 giorni consecutivi.
Tale necessaria pubblicità legale deve essere effettuata secondo i seguenti distinguo:
1) Se il richiedente (cittadino italiano), è nato e residente in uno Stato Estero, l’affissione dovrà essere effettuata solo all’albo del “CONSOLATO ITALIANO” presso cui risiede;
2) Se invece è residente all’estero ma è nato in Italia, l’affissione dovrà essere fatta sia all’Ufficio del Consolato in cui risiede, sia all’Albo Pretorio del Comune in cui è nato;
3) Se il richiedente invece è nato all’estero ma è residente in Italia l’affissione dovrà essere fatta solo all’albo pretorio del Comune di Residenza Italiano.
Con il decreto che autorizza l’affissione, può essere prescritta al richiedente, la notifica dello stralcio della propria istanza a determinate persone che abbiamo interesse diretto al cambiamento del cognome o cognome e nome del medesimo richiedente.
Chiunque ne abbia interesse può opporsi a tale cambiamento entro 30 giorni dal termine del periodo di affissione all’Albo Pretorio, mediante ricorso al Ministero dell’Interno.
Trascorsi invece, senza alcuna opposizione, gli ulteriori 30 giorni dall’ultima affissione il richiedente potrà inoltrare al Prefetto la seguente documentazione che poi sarà inviata al Ministero preposto:
- esemplare dell’avviso affisso con la relazione comunale che attesta la prescritta durata dell’affissione presso l’Albo Pretorio;
- Eventuali notificazioni a terzi interessati quando queste siano state prescritte.
A questo punto il Ministro, dopo aver accertato le avvenute e regolari affissioni e valutate le eventuali opposizioni, emana il decreto di concessione del cambiamento del cognome o del cognome e nome del richiedente, eventualmente da notificare, a sua cura, a coloro che abbiano fatto opposizione.
E’ bene ricordare che la richiesta di cambiamento del cognome e nome può essere proposta solo ed esclusivamente da “cittadini italiani”.
Le richieste e la loro approvazione devono rivestire situazioni eccezionali e sono decretate solo in presenza di casi oggettivamente rilevanti, con adeguati incartamenti e valide motivazioni.
Non potrà essere richiesto il cambio del proprio cognome in quelli di rilevanza storica oppure tali da indurre in errore circa l’appartenenza a famiglie particolarmente note per il loro ruolo sociale residenti nel medesimo luogo in cui sia nato o sia residente il richiedente.
Documentazione richiesta:
- istanza in bollo;
- dichiarazione sostitutiva o certificati attestanti la residenza, il luogo di nascita, la data di nascita, la situazione familiare e la cittadinanza;
- documentazione utile per le valide motivazioni della richiesta;
- copia del documento di identità.
- attestazione di assenso di eventuali cointeressati con copia dei propri documenti di identità.
Per i minori:
- istanza in bollo, come sopra, firmata da chi esercita la potestà genitoriale (genitori o genitore in mancanza dell’altro, o altri);
- dichiarazione sostitutiva o certificati attestanti la residenza, il luogo di nascita, la data di nascita, la situazione familiare e la cittadinanza del minore;
- documentazione utile per le valide motivazioni della richiesta;
- copia del documento di identità.
- attestazione di assenso di eventuali cointeressati con copia dei propri documenti di identità.