Il contribuente italiano che possiede immobili nel Regno Unito, deve determinare la base imponibile IVIE, attraverso il valore medio della fascia di reddito dell’appartamento o degli appartamenti stabiliti dalla council tax, l’imposta inglese sugli immobili.
Visto che la “council tax” non ha natura di imposta patrimoniale, non potrà essere dedotta dall’IVIE, ossia dall’imposta dovuta in Italia, come spiegato dalla risoluzione 75/E/2013.
Infatti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione suddetta risponde a un interpello proposto dal contribuente che essendo tenuto al pagamento dell’IVIE per l’appartamento posseduto a LONDRA, non a titolo di proprietà ma con diritto all’utilizzo per periodi lunghi a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della base imponibile da sottoporre ad IVIE.
Il quesito nasce dal fatto che per il pagamento dell’imposta inglese, non esiste un valore catastale a cui poter fare riferimento, IN QUANTO IL PAGAMENTO VIENE CALCOLATO SU UNA FASCIA O CATEGORIA ATTRIBUITA ALL’IMMOBILE e non su un valore unitario di mercato.
La circolare 28/E/2012, invece indica proprio nell’individuazione del valore catastale estero la base imponibile della tassa italiana IVIE.
L’Agenzia concordemente con la soluzione prospettata dal contribuente nell’interpello, ha risposto che in tali casi LA BASE IMPONIBILE E’ COSTITUITA DAL “VALORE MEDIO DELLA FASCIA ATTRIBUITA NEL REGNO UNITO ALL’IMMOBILE” PER IL PAGAMENTO DELLA COUNCIL TAX (la nostra IMU).