Ai fini della detrazione del 50% del “bonus arredamenti” si potrà pagare l’acquisto anche con carta di credito oltre al bonifico.
La circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 spiega il nuovo bonus arredamenti previsto dall’art. 16 co. 2 del Decreto Legge n° 63 del 4 giugno 2013, conv. nella Legge n° 90 del 3 agosto 2013.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento, ha chiarito che il bonus arredamenti è direttamente “collegato” ─ a pena di decadenza ─ agli interventi di ristrutturazione edilizia della medesima unità immobiliare, per spese di ristrutturazione sostenute dal 26 giugno 2012 al 31-12-2013 per le quali si usufruisce della maggiore detrazione del 50%, che sono esclusivamente:
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di immobili residenziali quali i condomini;
- manutenzione straordinaria su singole abitazioni e su parti comuni;
- restauro e risanamento conservativo su singole abitazioni e parti comuni;
- ristrutturazione edilizia su singole unità abitative residenziali e parti comuni;
- ricostruzione/ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti, ma sia stato però dichiarato lo stato di emergenza;
- risanamento, restauro conservativo, ristrutturazione statica di interi immobili effettuati da imprese o cooperative edili, che entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori effettuino l’alienazione o assegnazione dell’immobile per uso abitativo residenziale.
Questi gli interventi di ristrutturazione, a cui può seguire l’acquisto di mobili ed elettrodomestici agevolato dal c.d. “bonus arredamenti”.
Inoltre non è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico, ma è consentito utilizzare anche carte di credito o di debito.
In questo caso la data di pagamento è fissata nel giorno di utilizzo della carta, evidenziata nella ricevuta della transazione rilasciata dal fornitore, e non nel giorno di addebito della carta medesima sul conto corrente del titolare.
Non è consentito invece effettuare il pagamento tramite altri mezzi di pagamento come assegni bancari o postali, contanti, ecc. che siano diversi dal bonifico o le carta di credito suddette.
E’ necessario però, che ai fini dell’agevolazione, i mobili siano destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo o manutenzione ordinaria, così come per le “parti comuni” di edifici residenziali oggetto di interventi di manutenzione ordinaria.
Questo quanto chiarito dalla circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate in merito al nuovo «bonus arredamenti».
Il documento di prassi ancora spiega che il nuovo “bonus mobili”, che da diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, da utilizzare in 10 anni, riguarda l’acquisto di:
1) mobili come letti, armadi, librerie, tavoli, sedie cassettierie, divani e vari. Attenzione: non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimenti, tende, e di altri complementi di arredo.
2) grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, classe A trattandosi di forni, per quelle apparecchiature domestiche che dovranno riportare la certificazione energetica etichettata. Tra questi lavatrici, congelatori, frigoriferi, congelatori, cucine, stufe elettriche, forni a microonde, piastre elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici e di condizionamento, e simili.
Per beneficiare del “bonus arredamenti”, i mobili o elettrodomestici ─ nuovi di fabbrica ─ dovranno essere acquistati tra il 6 giugno 2013 e il 31-12-2013.
I predetti beni dovranno essere utilizzati ─ a pena di decadenza – esclusivamente per l’arredo del fabbricato “oggetto dei lavori di ristrutturazione”.
Infine, puntualizza la circolare, non sarà necessario, ai fini del diritto al bonus, che l’acquisto dei mobili e elettrodomestici, siano collocati nello stesso ambiente oggetto di intervento edilizio.
Le spese agevolabili, per l’acquisto di mobili e elettrodomestici predetti, sono pari a 10mila euro per ogni singola unità abitativa, comprese le pertinenze, o del condominio a prescindere dal numero dei condomini paganti.
Nel caso in cui ad esempio un contribuente sia proprietario di due immobili residenziali, entrambi in ristrutturazione, potrà usufruire della detrazione del 50% di 10mila euro per ogni abitazione, indipendente dall’utilizzo, quale prima casa o a disposizione.
CONDOMINI.
Per i condomini è consentito utilizzare il bonus arredamenti esclusivamente per mobili ed elettrodomestici destinati agli ambienti delle parti comuni dell’edificio e quindi non permettono al singolo condomino di poter beneficiare pro-quota millesimale dell’acquisto di arredamenti per la propria abitazione, pur essendo in atto una ristrutturazione condominiale.
Per i mobili condominiali la data di inizio lavori di ristrutturazione collegata al bonus ristrutturazione deve essere precedente a quella dell’acquisto dei mobili comuni, ma il pagamento degli interventi di ristrutturazione potrà avvenire anche dopo il pagamento degli arredamenti.
fonte: agenzia delle entrate circolare 29/E del 18 settembre 2013.
Per casi particolari, in cui c’è solo acquisto di materiali edili per ristrutturazione potrete leggere questo quesito a cui abbiamo risposto ieri.