Se la Regione o Equitalia continuano a richiedere il pagamento del bollo o tassa di proprietà dell’ auto relativo ad anni passati è possibile opporsi chiedendo la prescrizione in presenza di specifiche condizioni.
Il bollo è una tassa dovuta dal proprietario di un veicolo. La normativa considera il possesso di un mezzo come un segno di capacità contributiva, da tassare in base all’art. 53 della Costituzione Italiana. Quasi tutti possiedono almeno un’auto, ma ciò nonostante questa tassa è una delle più frequentemente evase. Per contrastare questa tendenza, vengono spesso introdotte misure per scoraggiare gli evasori e incentivare i proprietari a regolarizzare la loro posizione fiscale.
Cosa succede se non si paga il bollo auto?
In caso di mancato pagamento, l’ente che gestisce il tributo invierà un avviso di accertamento con l’intimazione a saldare l’importo dovuto, incluse sanzioni e interessi. Se l’avviso resta inadempiuto, la riscossione sarà affidata all’agente incaricato, che, dopo aver avvisato il debitore, potrà procedere al fermo amministrativo del veicolo.
Il fermo amministrativo è un provvedimento che “blocca” un veicolo tramite l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Una volta registrato il fermo, il mezzo non può circolare, essere demolito, esportato o venduto. Se il debito persiste per tre anni consecutivi, il veicolo può essere cancellato dal PRA.
Prescrizione del bollo auto
Negli ultimi mesi, anche grazie alle agevolazioni per la rottamazione dei vecchi debiti con Equitalia, sono state inviate numerose cartelle di pagamento per il bollo auto, spesso relative a tributi ormai prescritti.
La prescrizione, regolata dall’art. 2934 del Codice Civile, è l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un certo periodo di tempo, dimostrando disinteresse. L’ordinamento giuridico, per garantire certezza nelle relazioni, stabilisce termini precisi dopo i quali un diritto non può più essere fatto valere.
Per il bollo auto, il termine di prescrizione è di tre anni, calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Ad esempio, il bollo relativo al 2011 si prescrive dal 1° gennaio 2012 e non può più essere richiesto dopo il 31 dicembre 2015.
Tuttavia, può capitare che, dopo la notifica di un avviso di accertamento da parte della Regione, trascorrano anni prima che l’agente della riscossione proceda con azioni esecutive. In questi casi, se passano ulteriori cinque anni senza interventi, il debito si estingue, come confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 23397/2016).
Conclusione
In sintesi, il bollo auto può essere considerato prescritto se:
- L’avviso di accertamento viene notificato oltre tre anni dopo l’anno in cui il tributo era dovuto.
- Pur essendo stato notificato nei tempi, l’agente della riscossione non agisce entro cinque anni per recuperare il credito.
Add Comment