Blogger e fisco. L’associazione è la via per essere in regola.

0
92

Molti BLOGGER ci chiedono come trattare «fiscalmente» gli incassi ricevuti da Adsense o da altri distributori pubblicitari (che vendono banner sui propri siti), e la risposta è sempre la stessa “l’associazione culturale è l’unica via per essere in regola”.

LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI E’ ATTIVITA COMMERCIALE.
Intanto è bene puntualizzare che “i pagamenti ricevuti che ricevono i BLOGGER dagli intermediari pubblicitari tra cui Google” sono relativi a vendita di spazi pubblicitari di loro clienti, e che tale attività rientra tra quelle meramente commerciali, in quanto lo stesso Google o altri, a sua volta vengono pagati per i cosiddetti “clic” che ricevono sui propri banner “allocati  sul singolo blog”.

PAGAMENTI RICEVUTI DA GOOGLE O ALTRI.
Il BLOGGER per stare in regola con il FISCO dovrà fatturare a Google i pagamenti ricevuti , che sono sempre soggetti ad IVA,  in quanto anche se la sede legale di GOOGLE è in Irlanda, “la sponsorizzazione viene effettuata nel territorio italiano e da cittadini residenti” ( ed anche se non fosse soggetta ad IVA comunque occorrerebbe aprire la partita IVA).

RILEVANZA FISCALE INCASSI ADSENSE.

Sicuramente tali introiti ricevuti dai BLOGGER sono imponibili al FISCO, in quanto non possono essere considerati “rimborsi spese” perché ripetiamo Google vende servizi pubblicitari commerciali per le aziende clienti ed a scopo di lucro, ed a sua volta paga i BLOGGER per le prestazioni commerciali pubblicitarie che consistono nell’allocazione di banner nei propri siti.

INQUADRAMENTO ATTIVITA’ COMMERCIALE VIA INTERNET.
Quindi  al fine di essere a posto con le tasse ed il fisco occorre avere la partita IVA, inquadrarsi alla CCIAA e all’INPS per la contribuzione a fini assistenziali e previdenziali.

PRESTAZIONE OCCASIONALE.

Nel caso in cui la prestazione commerciale del BLOGGER non superi consecutivamente 30 giorni si puó inquadrare l’incasso come “prestazione occasionale”.

Su tale soluzione c’è però molta confusione:
→ i 30 giorni per le prestazioni occasionali sono da considerarsi consecutivi ed una tantum; non diluiti durante l’anno; cioè affinchè la prestazione venga considerata occasionale (e quindi a posto quindi FISCALMENTE) dovrà esaurirsi in 30 giorni.
→ quando i BLOGGER invece ricevono i pagamenti mensilmente per la loro attività che è continuativa e non occasionale, si dovrà parlare appunto di prestazioni continuative e come tali gli incassi dovranno essere fatturati a Google con tutto quello che ciò comporta ai fini fiscali.

In sostanza la prestazione occasionale é configurabile SOLO quando il BLOGGER espone i banner per un solo mese e per questo riceve una tot somma che in questo caso non sarà soggetta né ad iva né a contribuzione previdenziale in quanto basterà dichiararla ai fini fiscali nel quadro RL -Redditi diversi- di Unico.

PRESTAZIONE CONTINUATIVA SUPERIORE A 30 GIORNI.
Quando la prestazione del BLOGGER é continuativa (anche per un ora al mese, ma per tutti i mesi) si è soggetti agli obblighi IVA.

Risulta normale che l’esiguità degli incassi spesso non permetteranno il costo per l’inquadramento di una impresa vera e propria.

In ogni caso sarebbe bene dichiarare gli introiti nel quadro RL di Unico, ma comunque si sarebbe evasori verso il FISCO di IVA e contributi.

SPESSO GLI INCASSI SONO MOLTO ESIGUI ED I COSTI PER IMPIANTARE E MANTENERE UNA DITTA SONO MOLTO MAGGIORI, ma purtroppo sono queste le norme FISCALI!

APERTURA DI UNA DITTA CHE VENDE SPAZI PUBBLICITARI.
Se poi gli importi che il BLOGGER  riceve sono quasi uno stipendio al mese è sicuramente opportuno mettersi in regola:

– Aprire la partita IVA;
– inquadrarsi all’INPS per il pagamento dei contributi;
– istituire i registri IVA e contabili, ecc… ecc…

Insomma costituire una vera e propria azienda commerciale.

SOLUZIONE Associazione culturale:
Nel momento in cui invece gli articoli pubblicati sul Vs. sito rientrano tra le attivitá protette quali la divulgazione scientifica, culturale, fiscale, della storia d’italia e quant’altro vorrete pubblicare, potrete aprire “un’associazione culturale senza scopo di lucro” che abbia come fine istituzionale “LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI CULTURALI TRAMITE INTERNET”.

Inquadrando la Vostra attività di blogger in tal senso (insieme agli altri associati) potrete tranquillamente dimostrare che la vendita degli spazi pubblicitari (sul Vs. sito) non é realizzata per scopi meramente lucrativi ma occorre per il mantenimento dell’attività culturale e lo “scopo divulgativo” che state promuovendo (mediante l’associazione) e in tal modo non si è SOGGETTI AL PAGAMENTO DI IVA E CONTRIBUTI.

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE DI DIVULGAZIONE CONTENUTI VIA INTERNET.
Basta costituire un’associazione con almeno 3 persone fisiche:

  • redigere l’atto costitutivo e lo statuto;
  • registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate;
  • chiedere l’attribuzione del codice fiscale.
  • Non sarà necessario costituirla presso il notaio. 

CONTABILITA’ ASSOCIAZIONE.
E’ bene precisare che comunque occorrerà tenere una contabilità dell’associazione a tutti gli effetti e per questo vi dovrete rivolgere ad un consulente.

FINE DI DIVULGAZIONE CULTURALE DEI CONTENUTI DEL BLOG.
Ma “il fine culturale” dei vostri articoli vincolerà gli incassi (derivanti dai banner) che saranno finalizzati non a scopi lucrativi bensì al sostenimento di questo VOSTRO scopo culturale, scientifico, divulgativo (protetto dal legislatore) e per questo non soggetti nè ad IVA,IRPEF o IRES ma fiscalmente a posto.

REGISTRAZIONE PAGAMENTI DI ADSENSE.
Non sarà necessario quindi fatturare I PAGAMENTI ricevute da Google,  ma solo registrarli “tout court” come incassi dell’associazione.

GLI ARTICOLI PUBBLICATI NON DOVRANNO PROMUOVERE PRODOTTI.
Per non sconfinare nell’elusione ed evasione fiscale gli articoli che pubblicherete attraverso L’ASSOCIAZIONE siano veramente divulgati a scopo di informazione ed utilità  per gli utenti, e non finalizzati a pubblicizzare attività commerciali ( in tal senso i banner commerciali di Google non rilevano).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here