Bilancio: approvazione entro il 29 giugno, convocazione nei termini.

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Se il bilancio viene approvato dopo i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio la delibera assembleare è comunque valida.

Resta inteso che al bilancio approvato dovrà essere allegato:

– anche il verbale dell’assemblea “andata deserta”.

E’ consentito in alternativa che nel verbale di approvazione venga indicato – in maniera chiara e precisa – la data in cui è l’adunanza  è andata deserta (senza allegazione).

Quindi, il rispetto del termine di approvazione del bilancio delle società di capitali “è  riferito solo alla convocazione dell’assemblea” e non alla sua approvazione, che chiaramente è rimessa ai soci.

CONVOCAZIONE SEMPRE NEI TERMINI.

Tutt’altra questione è il fatto “che non sia consentito agli amministratori convocare l’assemblea PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con la fissazione della prima seduta ad una data successiva ai termini di legge o statutari” . Il mancato rispetto dei termini ( di convocazione) in ogni caso non determina l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, ma soltanto la responsabilità dell’organo amministrativo, per aver violato un suo preciso obbligo di legge.

DEPOSITO NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALL’APPROVAZIONE.

Diverso ancora è il problema se il deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese viene effettuato, oltre il termine di 30 giorni dalla data di approvazione,

INDIPEDENTEMENTE SE QUESTO SIA STATO APPROVATO NEI TERMINI di 120 giorni, 180 giorni o oltre tali termini e quindi dopo il 29 giugno.

In questo caso ciascun amministratore, dovrà corrispondere una sanzione amministrativa da 206,00 a 2.065,00 euro (ai sensi dell’art. 2630 del Codice civile ), che trattandosi di bilancio è aumentata di un terzo. Il pagamento comunque è ammesso in misura ridotta, e sarà pari ad euro 549,33 per ogni amministratore.

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