Siamo quasi alla prova della chiusura dei bilanci relativi all’anno 2022, o comunque a elaborare le bozze semi-ufficiali da proporre all’assemblea dei soci o degli azionisti.
In questa ottica, e in quella di destinazione degli utili, occorre fare attenzione nel caso in cui nell’anno 2022, gli ammortamenti dei beni strumentali siano stati sospesi e quindi non abbiamo ridotto l’utile di esercizio medesimo.
Come sappiamo è stata data facoltà all’impresa di non registrare la quota di ammortamento relativa ai beni materiali e a quelli immateriali a conto economico anche per i bilanci 2022, come previsto dall’art.3 del decreto Milleproroghe dl. 198/2022, che ha allungato tale opzione facoltativa anche per l’anno 2022, dopo i due anni precedenti.
Gli utili formati da tale mancata deduzione degli ammortamenti 2022, in effetti non sono disponibili.
Lo dice chiaramente l’ art. 60, comma 7 ter, D.L. 104/2020, stabilendo che gli utili formatisi per mancanza dell’allocazione degli ammortamenti devono essere imputati a riserva indisponibile e se incapiente, utilizzare una parte delle riserve precedenti per vincolare l’intero importo degli ammortamenti non dedotti.
Ma ancora, quando le riserve precedenti non siano sufficienti, si dovranno vincolare gli eventuali utili futuri.
A tal punto occorre vincolare la differenza tra gli ammortamenti non dedotti e le imposte differite passive.
A TALI DUBBI INTERVIENE LA CIRCOLARE ASSONIME, N.2 DEL 2021, che sostiene giusta la possibilità di utilizzare le riserve indisponibili per copertura di perdite ma non per distribuzione ai soci.
Chiaramente se nell’anno 2023, ad esempio, verranno imputati gli ammortamenti non dedotti nel 2022, sarà riassorbita la riserva al netto della fiscalità differità passiva, e in tal modo la stessa parte di utile non utilizzabile nel 2022, sarà invece utilizzabile nell’anno in cui viene liberata con l’allocazione degli ammortamenti dedotti in conto economico.